LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23938/2019 proposto da:
A.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Sassano, con studio in Torino (To) C.so Brunelleschi 129;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 15/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– A.D., cittadino nigeriano, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che ha rigettato il di lui ricorso avverso il diniego disposto dalla competente Commissione territoriale;
– a sostegno delle domanda di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria aveva dichiarato di provenire da ***** e di avere lasciato il suo paese per il timore di essere rintracciato e ucciso da parte dei ragazzi della setta degli *****, ai quali aveva negato l’aiuto richiesto per il rapimento del figlio del governatore del Delta State per il quale al tempo lavorava come autista privato; a causa del timore delle ritorsioni minacciategli dagli aderenti in conseguenza del rifiuto, aveva smesso di lavorare come autista ed aveva iniziato a lavorare come piastrellista; aveva tentato altresì di denunciare le minacce subite ma aveva visto la polizia parlare con alcuni aderenti alla setta ed aveva deciso di desistere e partire dalla Nigeria;
– il tribunale ha ritenuto la vicenda riferita dal richiedente asilo generica e non credibile e ritenuto insussistenti i presupposti delle richieste protezioni;
– la cassazione del decreto è chiesta sulla base di un unico motivo;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), per non avere il tribunale proceduto all’audizione del richiedente asilo pur avendo fissato udienza innanzi al giudice relatore e nonostante l’audizione del ricorrente si sia svolta dinanzi alla Commissione territoriale di Torino in assenza di videoregistrazione;
– assume il ricorrente che la ratio della previsione normativa di cui alla lett. a), della disposizione citata sarebbe quella di garantire l’audizione giudiziaria obbligatoria nel periodo transitorio necessario alle Commissioni territoriali per dotarsi della strumentazione tecnica per la videoregistrazione;
– la censura è infondata;
– l’art. 35 bis, comma 11, lett. a), prevede che l’udienza sia disposta quando (fra altre ipotesi del comma 11), non sia disponibile la videoregistrazione;
– a questo riguardo è stato ormai chiarito che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile; (cfr. Cass. 21584/2020; id. 22049/2020; id. 26124/2020);
– non trova, pertanto, conforto normativo e giurisprudenziale la tesi del ricorrente sull’obbligo dell’audizione da parte del tribunale in caso di mancanza della videoregistrazione dell’audizione avanti alla Commissione territoriale;
– stante l’esito sfavorevole del motivo, il ricorso va respinto e nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021