LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22115/2019 proposto da:
M.G.N., rappresentato e difeso dall’avvocato ATTILIO CONVERSO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, PUBBLICO MINISTERO, rappresentato dalla PROCURA GENERALE REPUBBLICA NELLA SUA SEDE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, n. cronol. 2955/2019 depositato il 31/05/2019, R.G.n. 722/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.
RITENUTO IN FATTO
M.G.N., cittadino senegalese nato nel *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Bari avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, questi aveva dedotto d’aver abbandonato il Paese d’origine a causa dei ribelli che, pretendendo la consegna dei terreni agricoli del richiedente, erano arrivati ad attaccarne l’abitazione e a uccidere un fratello di lui. E aveva ulteriormente spiegato di non poter tornare in Senegal, in quanto avrebbe dovuto recuperare detti terreni, costituendo essi l’unico strumento per poter vivere, e per tale motivo temeva di essere ucciso dai ribelli.
Il Tribunale, con Decreto n. 2955 del 31.5.2019, rigettava la domanda e revocava, per la manifesta infondatezza di questa, l’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato. Riteneva, preliminarmente, il Tribunale che fosse irrilevante l’audizione diretta del ricorrente, il quale aveva prodotto il verbale delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale, verbale sufficiente ad illustrare le ragioni della protezione richiesta. Richiamava, quindi, la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui il diritto del richiedente ad essere ascoltato in sede giudiziale non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale, e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.
In merito alla vicenda personale del richiedente, il Tribunale rilevava che quanto narrato era gravemente impreciso, frammentario e contraddittorio, visto che l’istante aveva anche affermato di essere un muratore e un saldatore. Inoltre, non aveva trovato spiegazione il fatto che egli si fosse determinato a chiedere la protezione soltanto dieci anni dopo il suo arrivo in Italia. Osservava, ancora, che così come raccontati, i fatti non attenevano specificamente a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale, e pertanto, anche qualora veritieri, non avrebbero integrato gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Quanto alla protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevava che in base alle fonti internazionali la maggior parte delle conflittualità attualmente esistenti erano circoscritte alla regione del Casamance, ma che la situazione appariva essersi normalizzata, essendo il conflitto tra i ribelli e le forze governative classificato come “a bassa intensità” o “sporadici”, tale da non costituire una minaccia grave e individuale alla vita delle persone presenti nella suddetta regione.
Infine, in merito alla protezione umanitaria, osservava non era stata dimostrata alcuna situazione di vulnerabilità del richiedente, il quale in Italia svolgeva attività di bracciantato agricolo.
Avverso tale decreto il richiedente propone ricorso affidato a otto motivi.
Il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare un “atto di costituzione”, in vista dell’eventuale discussione del ricorso.
Il quale ultimo è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo motivo è dedotta la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia in merito all’istanza di rimessione in istruttoria, volta alla produzione di documenti inerenti all’attività lavorativa contrattualizzata svolta dal richiedente.
1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.
Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (n. 13716/16; conformi, nn. 6715/13 e 24830/17).
Non senza puntualizzare che, nella specie, non sarebbe stata necessaria nessuna “rimessione in istruttoria”, visto che il procedimento di merito segue le forme camerali (v. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9) e non quelle della cognizione ordinaria. Con la conseguenza che ogni produzione anteriore alla decisione è di per sé allegata e, dunque, esaminabile (salvo, ove necessario, provocare il contraddittorio dell’altra parte), e che, in difetto, è configurabile solo una doglianza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nei limiti in cui la documentazione omessa abbia ad oggetto un fatto secondario decisivo.
2. – Il secondo mezzo espone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10 e dell’art. 24 Cost., giacché l’udienza, sebbene fissata per i chiarimenti del caso, non aveva consentito al richiedente di chiarire alcunché, con violazione del contraddittorio e del diritto dell’istante di ottenere un esame completo, ai sensi dell’art. 46, par. 3 della Direttiva procedure.
2.1. – Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire, interpretando il dato normativo nazionale alla luce dalle pronunce pregiudiziali rese dalla Corte UE (v. in particolare sentenza 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko), che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (n. 21584/20; conformi, nn. 22049/20 e 26124/20).
Nel caso di specie, non solo la domanda è stata ritenuta manifestamente infondata, tanto da indurre il Tribunale a revocare l’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato), ma dal ricorso (v. sul) motivo n. 3 a pag. 10) emerge che si sarebbe trattato dell’illustrazione dei motivi della mancata contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
3. – Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito da documentazione, prodotta in via telematica dieci giorni prima della decisione, “inerente l’odierno ricorrente, a supporto e dimostrazione di quanto lo stesso ha tentato di dimostrare nel corso del giudizio” (v. pag. 10).
3.1. – Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Non essendo meglio illustrato il contenuto della documentazione, non se ne può apprezzare la decisività, indispensabile affinché possa configurarsi il vizio in oggetto.
4. – Il quarto motivo denuncia “la violazione e/o falsa applicazione del dovere di cooperazione istruttoria del Giudice” e dell’art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, poiché il Tribunale, con riferimento alla fase istruttoria, “non ha in alcun modo cooperato nella effettiva valutazione delle dichiarazioni rese. Valgano a dimostrarlo le deduzioni di cui al quinto motivo di ricorso” (così, testualmente, a pag. 11 del ricorso).
4.1. – Il mezzo è manifestamente infondato.
La cooperazione istruttoria nell’ambito dei procedimenti di protezione internazionale non risiede nel valutare le dichiarazioni del richiedente in maniera conforme agli interessi di lui, ma nel ricercare, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area di esso (c.d. C.O.I.) (cfr. n. 14682/21). Cooperazione che, a sua volta, si arresta allorché le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, poiché in tal caso non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (n. 16925/18).
Nella specie, è avvenuto proprio questo, poiché il Tribunale ha riscontrato l’assenza di tali indicatori di genuinità, lì dove ha rilevato l’incoerenza interna del racconto e la mancata giustificazione del rilevante ritardo (dieci anni) con cui il richiedente ha formulato l’istanza di protezione.
5. – Il quinto motivo deduce la violazione di legge e/o la contraddittorietà motivazionale, perché il Tribunale, pur ritenendo sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale, ha poi ritenuto che queste fossero affette da grave imprecisione e frammentarietà.
6. – Il sesto motivo riprende la medesima censura di cui sopra collegandola alla mancata audizione, sia con riguardo alla valutazione di merito della vicenda pregressa del richiedente, sia in considerazione dei riflessi sulla decisione della domanda di protezione umanitaria.
7. – I suddetti motivi quinto e sesto, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono inammissibili nella parte in cui mirano all’effetto demolitorio del giudizio di non credibilità del racconto del richiedente, operato dal Tribunale.
Il decreto impugnato, infatti, poggia su due autonome rationes decidendi – la non credibilità del racconto e la non riconducibilità, ad ogni modo, delle vicende ivi narrate agli istituti della protezione internazionale – la seconda delle quali non è stata in alcun modo impugnata.
Ne deriva la piana applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (così, da ultimo e per tutte, n. 17182/20).
7.1. – Il sesto motivo, invece, nella parte in cui riconnette alla mancata audizione del richiedente innanzi al Tribunale anche l’effetto reiettivo della domanda di protezione umanitaria, ravvisando una contraddittorietà, quindi, tra il modus procedendi seguito e la decisione adottata, sconta, invece, la medesima inammissibilità del terzo mezzo, poiché dà scontato in maniera del tutto apodittica che uno sviluppo dell’audizione sarebbe valso anche a dimostrare le condizioni della protezione minore grazie ai chiarimenti sulla posizione lavorativa del richiedente.
8. – Col settimo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Richiamato il carattere non tipizzato della protezione umanitaria e dedotta l’esistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva od oggettiva, il motivo lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto l’esistenza della vulnerabilità, di tipo oggettivo, del richiedente, in considerazione delle condizioni del Paese d’origine, tornando a lamentare, al riguardo, un difetto di cooperazione istruttoria.
8.1. – Il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, lì dove introduce una questione nuova che richiede un accertamento di fatto.
8.1.1. – E’ manifestamente infondato nella parte in cui suppone, ben vero in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la protezione umanitaria possa anche non essere individuale. Al contrario, la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (n. 9304/19; v. anche nn. 13079/19 e 8571/20).
11 fatto che in un dato Paese possa realizzarsi una situazione di emergenza umanitaria, per eventi catastrofici naturali o derivanti da conflitti armati o altro ancora, non toglie che il richiedente la protezione possa far valere tale emergenza solo se ed in quanto egli ne sia coinvolto, vale a dire solo se il suo eventuale rimpatrio debba avvenire nelle zone colpite e in condizioni personali tali da restarne esposto.
8.1.2. – Va da sé che una tale emergenza – così passando a dimostrare l’inammissibilità della censura – può aver rilievo ai fini in oggetto unicamente se allegata in modo chiaro ed esplicito, non potendosi torcere il dovere di cooperazione istruttoria del giudice fino al punto di svolgere accertamenti di tipo meramente esplorativo senza ed oltre le allegazioni di parte.
E nel caso di specie né dal ricorso né dal decreto impugnato si evince un’allegazione di tal fatta.
9. – L’ottavo motivo deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge (art. 8 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 6 CEDU, art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 47 Carta di Nizza e art. 24 Cost.), perché il Tribunale ha revocato l’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato.
9.1. – Il motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost., mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (nella specie, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione contro la revoca dell’ammissione, proposto unitamente all’impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria) (n. 16117/20).
10. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, per come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.
11. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto una rituale attività difensiva.
12. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021