LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25365/2019 proposto da:
O.C., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSIONE TERRITORIALE per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma 2 – sez. di Ancona in persona del Presidente pro tempore;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, n. cronol. 9775/2019 depositato il 22/07/2019, RG n. 7456/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.
RITENUTO IN FATTO
O.C., cittadino nigeriano originario dell'*****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Ancona avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, questi aveva dedotto d’aver abbandonato il Paese d’origine a causa di scontri tra opposte fazioni politiche, in cui avrebbe riportato gravi ferite.
Con Decreto n. 9775/19 il Tribunale rigettava la domanda. Osservava che le dichiarazioni del richiedente non erano attendibili perché non adeguatamente circostanziate e affette da incoerenza interna, sotto il duplice profilo della datazione dell’espatrio e della fuga dal Paese. Il richiedente aveva dedotto di essere stato ricoverato in ospedale per appena sette giorni a causa delle ferite, consistenti in una frattura della tibia, del perone e del terzo diafisario distale del femore destro, e che per di più, uscito dall’ospedale, si sarebbe recato in un bosco a bordo di un motorino percorrendo una distanza di circa un’ora. Quindi, il Tribunale escludeva l’esistenza delle condizioni della richiesta protezione internazionale, anche sotto il profilo del rischio personale per effetto d’uno stato di violenza generalizzata in Nigeria; e rigettava, infine, la domanda anche sotto il profilo della protezione umanitaria, atteso che dalla documentazione non si evinceva nessun serio sforzo del richiedente per integrarsi nel tessuto socio-economico del Paese d’accoglienza, insufficiente essendo la sola partecipazione a corsi di formazione e di apprendimento della lingua e lo svolgimento di attività di volontariato.
Avverso tale provvedimento il richiedente propone ricorso affidato a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa o “errata interpretazione” del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 e dell’art. 276 c.p.c., in quanto il giudice innanzi al quale si è tenuta la discussione della causa e che si è riservato la decisione era un G.O.T. (Giudice onorario di Tribunale), come tale non facente parte né della sezione specializzata né, poi, del Collegio giudicante.
1.1. – Il motivo è infondato.
Le S.U. di questa Corte hanno recentemente chiarito che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (sentenza n. 5425/21).
2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver escluso nel Paese di provenienza del richiedente una situazione di violenza “indiscussa e incontrollata”. Il Tribunale, sostiene parte ricorrente, avrebbe escluso l’applicabilità di detta norma in maniera del tutto disancorata dal contesto delle informazioni derivanti dalle fonti. In particolare, in base al report Easo 2018, l’Edo State, regione di provenienza del richiedente, è uno degli stati più violenti del delta del Niger, con aumento su base pro capite degli episodi di violenza e degli associati decessi.
2.1. – Il motivo è infondato.
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (nn. 18306/19, 9090/19, 13858/18, 15317/20 e 5675/21).
Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (n. 4037/20).
Nella specie, il Tribunale ha diffusamente citato, tra le altre fonti, proprio il report Easo 2018 (tale anno si ricava dagli episodi richiamati), per poi concludere, in base all’analisi congiunta delle varie fonti, che i territori del sud della Nigeria non erano interessati da un conflitto armato tale da comportare un grado di violenza talmente generalizzato e permanente da costituire per i civili, per la sola loro presenza sul territorio, un concreto rischio per la vita o l’incolumità personale. Ed ha concluso affermando che “si tratta, in realtà, di una problematica connessa alla situazione di povertà della popolazione locale che non fruisce dei benefici relativi allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi presenti sul loro territorio; ne deriva che le loro rivendicazioni sfociano in sabotaggi dei pozzi, rapimenti di personalità pubbliche, momenti di aggressione contro le forze di polizia”.
Per contro, parte ricorrente, menziona il medesimo report Easo 2018 nella parte in cui afferma che solo il 20% delle forze di polizia è impegnato a tutelare la vita delle persone, mentre il restante 80% è impiegato a protezione di alcune persone di spicco. Il che non contraddice minimamente quanto ritenuto dal giudice di merito, visto che il grado di maggiore o minore sicurezza personale a causa della criminalità comune non equivale ad affermare l’esistenza di un conflitto interno o internazionale, come richiesto dall’art. 14, lett. c), D.Lgs. cit..
3. – Col terzo motivo di ricorso si allega la violazione o falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale ritenuto la vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio. E, dopo aver citato giurisprudenza di questa Corte (n. 28990/18) sul carattere autonomo dell’accertamento delle condizioni della protezione umanitaria rispetto a quella internazionale, quelle non dipendendo automaticamente da queste, deduce che nel caso specifico il richiedente verserebbe in situazione di vulnerabilità perché ha dichiarato che in caso di rientro in Nigeria teme di essere perseguitato dai propri avversari politici.
3.1. – Il motivo è infondato, perché non coglie il senso della pur affermata autonomia del giudizio sulla protezione internazionale rispetto a quello sulla protezione umanitaria.
Infatti, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (n. 29624/20).
Nella specie, parte ricorrente pone a base della protezione umanitaria la medesima e già esclusa ragione (il timore di future persecuzioni da parte degli avversari politici) dedotta per ottenere la protezione internazionale. Sicché, implicitamente, la censura in oggetto reclama l’iterazione del medesimo giudizio che il Tribunale ha già operato per respingere la domanda di protezione internazionale, sul cui rigetto per difetto di credibilità del racconto si è formato il giudicato interno per mancata impugnazione.
4. – In conclusione il ricorso va respinto.
5. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.
6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021