Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37462 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26550/2019 proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, n. cronol. 10290/2019 depositato il 30/08/2019, R.G. n. 7986/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

A.D., cittadino senegalese, nato nel *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Ancona avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, questi aveva dedotto d’aver abbandonato il Paese d’origine per provvedere, dopo la morte del padre, al mantenimento della madre e delle sorelle, essendo egli il primogenito.

Con Decreto n. 10290/19 il Tribunale rigettava la domanda, non rientrando il caso specifico nelle ipotesi di protezione internazionale. Quanto alla protezione umanitaria, osservava il Tribunale che il richiedente non presentava situazioni di vulnerabilità soggettiva, come quelle indicate nel T.U. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a)-d) e che nulla era emerso agli atti in merito ad un ipotetico radicamento di lui in Italia.

Avverso tale provvedimento il richiedente propone ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare un “atto di costituzione”, ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo è dedotta “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5)” la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Il Tribunale, si sostiene, nel decidere sulla protezione umanitaria, avrebbe, con una motivazione apparente perché del tutto stereotipata e generica, omesso ogni riferimento specifico alla vicenda personale del ricorrente, in particolare al meritevole proposito di lui di farsi carico (s’intende, lavorando all’estero: n.d.r.) del mantenimento dell’anziana madre e delle sorelle e dei fratelli minori.

1.1. – Il motivo è infondato.

Già a pag. 2 del decreto impugnato, nel paragrafo dedicato alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, le condizioni familiari di quest’ultimo e la ragione puramente economica della sua emigrazione sono ben chiarite, allorché il Tribunale afferma (richiamando Cass. n. 28226/18) che: a) la mera deprivazione economica o l’esigenza di una ripartizione della ricchezza tra la popolazione non giustificano un permesso provvisorio; e che h) “con riferimento alla valutazione prognostica dell’elevata vulnerabilità determinata per effetto dello sradicamento del richiedente dal contesto socio-economico nazionale, va precisato, da un lato, che per paese di provenienza non vengono segnalate compromissioni all’esercizio dei diritti umani nei termini sopra indicati, dall’altro lato, che in Italia il richiedente non può porre a fondamento della richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari l’esigenza di mantenersi economicamente sul territorio nazionale ed il percorso d’integrazione sociale e lavorativo avviato”.

Tale motivazione, tutt’altro che apparente, non necessitava alcuna iterazione ai fini della decisione sulla domanda di protezione umanitaria, dovendo rettamente il Tribunale limitarsi a trarre le conseguenze di quanto innanzi premesso.

2. – Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa o “errata interpretazione” del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 e dell’art. 276 c.p.c., perché il giudice innanzi al quale è avvenuta la discussione della causa e che si è riservato la decisione era un G.O.T. (Giudice onorario di Tribunale), come tale non facente parte né della sezione specializzata né, poi, del Collegio giudicante.

2.1. – Il motivo è infondato.

Le S.U. di questa Corte hanno recentemente chiarito che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (sentenza n. 5425/21).

3. – In conclusione il ricorso va respinto.

4. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto una rituale attività difensiva.

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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