LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24905/2019 proposto da:
B.T.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO, N. 26, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA LOPRESTI, rappresentato e difeso dall’avvocato IMMACOLATA TROPIANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 90/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza 22.1.2019 la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto dal cittadino pachistano B.T.H. contro l’ordinanza di primo grado (Tribunale di Catanzaro 15.6.2017) che aveva confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione emesso dalla Commissione Territoriale di Crotone.
Per giungere a tale soluzione il giudice di merito ha osservato:
– che le dichiarazioni rese dall’interessato davanti alla Commissione e poi davanti al Tribunale (allontanamento per sfuggire a minacce e persecuzioni dovute a motivi religiosi, precedente uccisione, per le stesse ragioni del padre e del fratello, assenza di protezione da parte delle autorità locali) erano prive del requisito di veridicità essendo connotate da gravi aspetti di inverosimiglianza e incoerenza;
– che pertanto non poteva riconoscersi lo status di rifugiato e neppure accordarsi la protezione sussidiaria;
– che con particolare riferimento a quest’ultima forma di protezione, sulla scorta delle fonti consultate, nella regione del Punjab non si registrava una situazione di violenza indiscriminata, in quanto gli attacchi terroristici pur verificatisi non erano da considerarsi particolarmente virulenti, tenuto conto altresì della notevole estensione territoriale e della folta popolazione; inoltre, non si riscontrava rischio di torture, o di altre forme di maltrattamento;
– che neppure era ravvisabile la condizione di vulnerabilità richiesta per la protezione umanitaria, considerata la mancanza di allegazioni specifiche e pertanto non risultava dimostrata una situazione soggettiva tale da compromettere, in caso di rientro nel Pakistan, la significativa compromissione dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla salute, tenuto contro dell’organizzazione del sistema sanitario locale privato e pubblico, in grado di fornire prestazione adeguate alle patologie segnalate (diabete, cardiopatie, epatite).
2 Contro tale provvedimento il B. ricorre per cassazione con tre motivi.
Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia “nel merito” (così si legge testualmente): violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 7, lett. f), artt. 8 e 14, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 1, lett. e). Dolendosi del giudizio di non credibilità delle dichiarazioni da lui rese, il B. rimprovera alla Corte d’Appello di avergli negato lo status di rifugiato senza considerare i motivi della persecuzione politico-religiosa e senza attivare i poteri ufficiosi per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Sottolinea la dedotta appartenenza alla minoranza sciita, l’uccisione di due stretti congiunti (padre e fratello) e il rischio di vendetta per avere rifiutato di aderire al gruppo sunnita del villaggio, vicino al governo locale, rimasto inerte nonostante le denunce da lui presentate. Critica inoltre il giudizio espresso dalla Corte territoriale sulla sicurezza in Pakistan. Richiama la documentazione prodotta, che avvalorava il suo assunto. Richiama le minacce di morte ricevute da un individuo legato alla politica locale e il trasferimento forzato della propria famiglia dal villaggio dopo essere stata spogliata dei terreni. Osserva inoltre che lo stato di fragilità emotiva in cui versa avrebbe richiesto grande cautela prima di giudicare inattendibile e non dettagliato il racconto.
1.2 Col secondo motivo si denunzia, “nel merito” (così si legge testualmente) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, comma 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare lo stato di vulnerabilità del ricorrente, spogliato dei propri beni, minacciato di morte, nonché figlio e fratello di due vittime della violenza religiosa. Evidenza poi problemi di salute debitamente documentati e di cui non si è dato conto in sentenza.
1.3 Col terzo motivo si denunzia ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “nel merito” (così si legge testualmente): violazione o falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e successive modificazioni, nonché D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.P.R. n. 394 del 2004, art. 28, comma 1, lett. d.
A dire del ricorrente, il provvedimento impugnato non ha tenuto conto dei seri motivi di carattere umanitario, quali l’impossibilità di rientrare in Pakistan, le ritorsioni, le vendette, l’assenza di tutela, l’instabilità politica in Pakistan, l’inserimento sociale in Italia e la comparazione con il paese di origine. Richiama una serie di pronunce di merito che hanno riconosciuto la protezione umanitaria a richiedenti provenienti dal Punjab. Insiste ancora sulle proprie precarie condizioni di salute, che potrebbero aggravarsi in caso di rientro per la difficoltà di accedere alle cure pubbliche (in quanto soggetto discriminato) e private (in quanto spogliato dei suoi beni e quindi privo di mezzi).
2 Tutti i motivi, strettamente connessi e pertanto suscettibili di esame unitario, sono inammissibili (quanto alla formula, cfr. Sez. U., Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (v. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020 Rv. 658237).
Sempre in tema di Protezione Internazionale, è stato altresì affermato che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 1 -, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020 Rv. 657477).
E ancora, in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020 (Rv. 658017).
Sempre in giurisprudenza, si è affermato che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 6-1, Ordinanza n. 32064 del 12/12/2018 Rv. 652087; Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; più di recente, v. altresì Sez. 2, Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 Rv. 659606).
Nel caso in esame il ricorrente non precisa quale sarebbe il fatto decisivo non esaminato dai giudici di merito e in grado di ribaltare l’esito del giudizio, né inquadra correttamente il vizio di violazione di legge (inteso non già come un’ erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, bensì come erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicante necessariamente un problema interpretativo della stessa: v. tra le tante, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538). Sii limita in sostanza a dissentire dal giudizio di inattendibilità e incoerenza delle dichiarazioni alle quali è pervenuta la Corte calabrese con apprezzamento in fatto adeguatamente motivato ed in linea con i parametri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, laddove, sulla base del delle dichiarazioni rese ha evidenziato le contraddizioni, implausibilità e genericità (v. pag. 5 della sentenza).
Trattasi dunque di censure prettamente di merito che, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità e dunque devono essere disattese, a meno di non voler snaturare la funzione di questa Corte.
Stesse considerazioni valgono per la questione della sicurezza interna (sulla quale pure il giudice di merito ha motivato: v. pagg. 6 e ss.).
Quanto alla protezione umanitaria, le sezioni unite hanno affermato che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 Rv. 656062; sulla stessa scia, Sez. 2 -, Ordinanza n. 15319 del 17/07/2020).
Stesso principio si rinviene anche in Cass. 8020/2020: ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria occorre accertare la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo desumibile dalla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione da lui raggiunto in Italia e la situazione cui si troverebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine. Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
Nella fattispecie in esame la comparazione c’e’ stata ed è stata svolta in maniera sufficiente: cfr. sentenza impugnata pagg. 13 e ss. e in particolare pagg. 16 ove si sottolinea la mancanza di allegazioni in ordine ad una specifica situazione di vulnerabilità, avuto riguardo anche alle condizioni di salute e al paese di origine (anche con riferimento al sistema sanitario in grado di fornire prestazioni adeguate).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile senza alcun addebito di spese (in considerazione della scelta difensiva dell’Amministrazione dell’Interno). L’esito del giudizio comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021