LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24751/2019 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANA GUGLIELMO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
RITENUTO IN FATTO
1 Con decreto 17.7.2019 il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso proposto D.M. alias D.M. contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione emesso dalla Commissione Territoriale di Crotone.
Per giungere a tale soluzione il giudice di merito ha osservato;
– che non appariva credibile la vicenda personale descritta in sede di audizione (trasferimento dalla Guinea al Senegal presso una scuola coranica, per volere dello zio che non voleva tenerlo presso di sé dopo la morte di entrambi i genitori; sottoposizione, da parte del maestro della scuola, a soprusi consistenti in percosse e costrizione all’accattonaggio come ragione della migrazione in Italia; timore di far rientro in Guinea presso lo zio perché gli potrebbe creare dei problemi); ad avviso del Tribunale il racconto si presentava gravemente lacunoso, sommario e stereotipato; (v, pag. 7 ove dà conto delle ragioni di tali affermazioni);
– che la Guinea Bissau, seppure interessata da una profonda crisi istituzionale con conseguenti ripercussioni sul piano della sicurezza, non rappresentava un paese in preda a una violenza indiscriminata, difettando le connotazioni di persistenza, stabilità e di diffusione tali da integrare il concetto di conflitto locale;
– che pertanto non poteva riconoscersi lo status di rifugiato né accordarsi la protezione sussidiaria;
– che neppure ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria non potendo attribuire rilievo esclusivo al mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé non espressiva del raggiungimento di un livello di integrazione sociale;
– che la generale inattendibilità della ricorrente in merito alla vicenda riferita comportava l’impossibilità di valutare altre vulnerabilità evidenziate e relative alla sua condizione familiare in Guinea Bissau e l’età in cui ha lasciato il suo Paese.
2 Contro tale provvedimento il D. ricorre per cassazione con cinque motivi.
Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione e mancata applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2: a suo avviso, il Tribunale, facendo uso dei poteri ufficiosi attribuiti dalla legge, avrebbe dovuto meglio indagare sulle questioni che riguardano la regione di provenienza, sulla effettiva possibilità di tutela nel suo Paese dove, seppur vi è più democrazia che in altri stati africani, non è certo la democrazia a occidentale, né il tessuto sociale, al 90% islamico, può garantire forme di protezione utili per i minori rispetto ai propri familiari o maestri di scuole coraniche ove gli studenti vengono sottoposti a maltrattamenti, come riportato dalla stampa.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 (cfr. quanto alla formula, Sez. U., Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549).
Il vizio di violazione di legge va inteso non già come una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, bensì come erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicante necessariamente un problema interpretativo della stessa: v. tra le tante, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538).
Nel caso in esame si è in presenza della prima ipotesi perché la critica mossa al giudice di merito sta nell’aver tratto conseguenze diverse dalla vicenda esposta ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
2 Col secondo motivo si denunzia, violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, sulla valutazione circa la mancanza di credibilità. Il ricorrente rimprovera al Tribunale di non aver citato neppure un passo dell’audizione in sede giudiziaria, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese davanti alla Commissione attraverso una motivazione apparente ed apodittica con conseguente violazione anche dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorrente procede poi ad una ricostruzione della vicenda e si duole per l’assenza di effettivo riscontro sulle notizie reperibili nel Paese di origine, a dimostrazione del mancato esercizio dei poteri ufficiosi dio indagine da parte del Tribunale.
Il motivo è anch’esso inammissibile.
In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (v. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020 Rv. 658237).
Sempre in tema di Protezione Internazionale, è stato altresì affermato che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 1, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020 Rv. 657477).
E ancora, in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020 (Rv. 658017).
Nel caso di specie, si è in presenza di una critica meramente fattuale, peraltro priva di specificità anche perché non ha senso rimproverare al giudice di merito di non avere citato le dichiarazioni rese durante l’audizione personale nella fase giurisdizionale senza contemporaneamente riportarne i passi salienti al fine di evidenziarne la decisività per un giudizio diverso e favorevole. Inoltre, contrariamente a quanto asserito, il Tribunale ha raccolto le notizie sulla situazione politica in Guinea e sul grado di sicurezza interna dandone conto in più punti della motivazione (v. pagg. 3 e ss. e 9 e ss).
3 Col terzo motivo si denunzia la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, per avere il giudice omesso di avvalersi delle informazioni fornite dalle Commissioni Asilo e per avere omesso di applicare le norme sulla protezione riguardanti situazioni di rischio, pur avendo accertato che la Guinea Bissau sta vivendo una profonda crisi istituzionale con pesanti ripercussioni sul piano della sicurezza.
4 Col quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), per avere il Tribunale negato la protezione internazionale sul presupposto della mancanza di prova circa la compromissione dei diritti fondamentali in caso di rientro in Guinea. Rimprovera ancora una volta il mancato esercizio dei poteri ufficiosi di verifica e rileva di avere dato dimostrazione dello stato di rischio per la sicurezza. Si sofferma quindi sulla situazione della Guinea in tema di politica e sicurezza interna.
Le due censure, strettamente collegate, per il comune riferimento alla situazione interna della Guinea, vanno affrontate congiuntamente e dichiarate inammissibili. La critica è infatti ancora una volta meramente fattuale contro l’apprezzamento del Tribunale che ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del ricorrente e rilevato la mancanza di prova di rischi specifici in caso di rientro nel proprio paese (v. pag. 10 e pagg. 7 e 8 ove vengono analizzati i vari passaggi delle dichiarazioni e, infine, sottolineato la vaghezza del timore rappresentato “se torno, mio zio mi può creare dei problemi”), del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicché qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez. 2 -, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020 Rv. 658940; Sez. 2, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020 Rv. 658940).
In ogni caso il Tribunale, pur dando atto delle criticità del regime politico in Guinea anche sotto il profilo della sicurezza, ha escluso che la zona di provenienza del ricorrente sia in questo momento interessata da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (pagg. 9 e 10 ove viene indicata anche la fonte aggiornata al 2018) ed un tale apprezzamento non è sindacabile. Infatti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 6-1, Ordinanza n. 32064 del 12/12/2018 Rv. 652087; Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; più di recente, v. altresì Sez. 2, Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 Rv. 659606).
5 Col quinto motivo, infine, si denunzia la violazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e conseguente violazione degli artt. 2 e 10 Cost. e artt. 3 e 8 CEDU. Con riferimento al rigetto domanda di protezione umanitaria, il ricorrente contesta la valutazione del parametro dell’inserimento sociale adottata dal Tribunale, osservando che una più attenta considerazione del contesto di provenienza del ricorrente (rischio di terrorismo, condizioni delle scuole coraniche) avrebbe condotto a diversa decisione.
Anche tale motivo è inammissibile.
Le sezioni unite hanno affermato che in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 Rv. 656062; sulla stessa scia, Sez. 2 -, Ordinanza n. 15319 del 17/07/2020).
Stesso principio si rinviene anche in Cass. 8020/2020: ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria occorre accertare la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo desumibile dalla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione da lui raggiunto in Italia e la situazione cui si troverebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine. Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
Ne caso in esame, come si è detto, il giudice di merito ha rilevato che il ricorrente non ha rappresentato nessun rischio specifico cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo paese (v. pag. 10) ed ha escluso una piena integrazione in Italia, non potendosi attribuire rilievo al solo svolgimento di una attività di lavoro: il dovere di comparazione è stato dunque esercitato.
La critica che viene mossa al Tribunale si sostanzia quindi in una alternativa ricostruzione di dati di fatto.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, con inevitabile addebito di spese. L’esito del giudizio comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021