Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37465 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26090/2019 proposto da:

P.M.A., rappresentato dall’Avvocato ALESSANDRO CAMPO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il DECRETO pronunciata dal TRIBUNALE DI MESSINA in data 9/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’1/4/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione che P.M.A., nato a *****, aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.

P.M.A., con ricorso notificato il 23/8/2019, ha chiesto la cassazione del decreto per due motivi.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha respinto la domanda di protezione sussidiaria che il richiedente aveva proposto ai sensi del D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. b), senza, tuttavia, svolgere, come imposto dal D.Lgs. n. 25 cit., art. 8, comma 3, una completa valutazione sulla situazione del Paese d’origine dello stesso alla luce di informazioni aggiornate. Il richiedente, del resto, ha compiuto ogni ragionevole sforzo nella narrazione dei fatti, e cioè le manifestazioni contro il rincaro del carburante, che lo hanno indotto a fuggire dal suo Paese.

1.2. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto che in Guinea, nonostante i disordini, non sussiste una diffusa violazione dei diritti umani né un vero e proprio conflitto armato interno, laddove, al contrario, come emerge dalle fonti internazionali, si tratta di Paese senza democrazia, attraversato da violenti e profondi conflitti sia politici che etnici, e caratterizzato da un sistema carcerario che tutti i principali rapporti descrivono in termini di forte criticità e dal compimento da parte delle forza di sicurezza di atti di violenza fisica che rimangono impuniti pur configurandosi come comportamenti inumani e crudeli.

1.3. Il motivo è infondato. Ai fini della protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019).

1.4. Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedente in ordine alle ragioni che l’avevano indotto a lasciare il proprio Paese fosse vago e contraddittorio ed ha, pertanto, legittimamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che la stessa fosse soggettivamente credibile.

1.5. Si tratta, per il resto, di un apprezzamento in fatto (del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio) che il ricorrente ha del tutto omesso di censurare specificamente, com’e’ imposto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, con la precisa indicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché risultanti dagli atti del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata (escluso, com’e’ noto, ogni rilievo alla mera insufficienza della motivazione).

1.6. E l’inattendibilità del racconto svolto dal richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce, com’e’ noto, motivo sufficiente per negare, per quanto qui rileva, la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

1.7. Per ciò che riguarda la protezione sussidiaria prevista del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata, pertanto, deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

1.8. La sussistenza di tale presupposto dev’essere, tuttavia, accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, ove pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, peraltro, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

1.9. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, ha (legittimamente) ritenuto che in Guinea, pur a fronte di disordini, non sussiste un vero e proprio conflitto armato. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato, peraltro, censurato dal ricorrente per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti emergenti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020). D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al comb. disp. del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza, tuttavia, valutare, attraverso l’assunzione di informazioni precise ed aggiornate circa il suo Paese di provenienza, la situazione, ivi esistente, di pericolo per l’incolumità personale, di lesione dei diritti umani fondamentali, di impoverimento radicale e di carenza di beni di prima necessità nonché di assenza di protezione familiare, al fine di compararla con il livello di integrazione che lo stesso ha raggiunto in Italia, come attestato dall’apprendimento della lingua italiana e dallo svolgimento di un’attività lavorativa anche se a tempo determinato. Il tribunale, inoltre, non ha valutato il periodo di permanenza, molto lungo e psicologicamente devastante, che lo stesso ha trascorso in Libia, per lo più in prigione, ed i traumi nel corpo e nell’anima che ne sono derivati.

2.2. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria, com’e’ noto, costituisce una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (nel testo – incontestatamente – applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019) subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, cit., al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento che il ricorrente non ha censurato per omesso esame di fatti specifici emergenti in giudizio e decisivi ai fini di una differente ricognizione della fattispecie concreta, ha, in sostanza, escluso, non potendo, in effetti, derivare dallo svolgimento di un’attività lavorativa (Cass. n. 8367 del 2020) né dalla con conoscenza della lingua italiana. Ne consegue che, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, di cui il ricorrente non dimostra l’emergenza dagli atti del giudizio, il decreto impugnato ha legittimamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

2.3. Ne’, infine, può rilevare il transito svolto dal richiedente in Libia prima di approdare sulle coste italiane. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, i fatti avvenuti durante il transito in un paese diverso da quello di provenienza e da quello di destinazione, possono rilevare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ma solo se quei fatti siano stati così traumatici, così impattanti, così durevoli negli effetti, da esporre il richiedente al rischio, in caso di rimpatrio, d’una grave lesione dei propri diritti fondamentali, come ad es. nel caso di traumi psichici (Cass. n. 13565 del 2020; Cass. n. 1104 del 2020) oppure quando una lunghissima permanenza nel Paese di transito abbia di fatto reciso qualsiasi legame tra il richiedente ed il Paese di origine (Cass. n. 13758 del 2020), con la conseguenza che colui il quale invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può limitarsi a dedurre, a fondamento della propria pretesa condizione di vulnerabilità, il mero fatto di avere vissuto esperienze traumatiche in un Paese di transito, ma ha l’onere (che, nella specie, non risulta essere stato adempiuto) di dedurre come e perché quelle esperienze l’abbiano reso vulnerabile e quindi meritevole di protezione e di dimostrare l’emergenza di tali circostanze dagli atti del giudizio di merito. In difetto di tale allegazione ed, a fortiori, della relativa prova (la quale, se ed in quanto concernente vicende strettamente personali, non può pretendersi sia acquisita dal giudice ex officio, per l’ovvia ragione che il giudice non avrebbe, né potrebbe, né saprebbe dove cercarla), le esperienze vissute nel Paese di transito sono del tutto irrilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per mortivi umanitari, quali che fossero le violazioni dei diritti umani consumati nel Paese di transito (Cass. n. 31676 del 2018; Cass. n. 29875 del 2018). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in effetti, non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti in un paese di transito ma soltanto se tali violenze per la loro durata, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente vulnerabile ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile per cui, in difetto di tale prova, resta irrilevante, ai fini del rilascio della invocata protezione, la circostanza che nel Paese di transito si commettano violazioni dei diritti umani (Cass. n. 28781 del 2020).

3. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, per compenso, oltre alle oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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