LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20340/2019 proposto da:
I.J., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI MIGLIACCIO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5969/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto da I.J. avverso l’ordinanza del 3.3.2017 con la quale il Tribunale di Napoli aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I.J., affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di ravvisare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, perché la Corte di Appello avrebbe apprezzato il contesto esistente in Pakistan, Paese di origine del richiedente asilo, sulla base di fonti non aggiornate.
I due motivi, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili.
La sentenza impugnata indica le C.O.I. utilizzate dal giudice di merito (in particolare, i rapporti Amnesty 2016/2017 ed EASO 2015) e le specifiche notizie da esse tratte, evidenziando – tra l’altro – che il ricorrente non proviene dal Kashmir, bensì dal Punjab: circostanza, quest’ultima, neppure attinta dalla censura in esame, che pertanto, sotto tale profilo, neppure si confronta in modo completo con la motivazione del provvedimento impugnato. In ogni caso, il ricorrente non indica alcuna fonte informativa diversa, o più aggiornata, di quelle utilizzate dal giudice di merito, e dunque non contesta la modalità con cui la Corte territoriale ha condotto la disamina del contesto esistente nel suo Paese di origine, bensì il risultato di tale accertamento in fatto. Sul punto, va ribadito che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte di Appello non avrebbe considerato il suo percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia, documentato da lettera di assunzione e comunicazione UNILAV allegate all’atto di appello.
Il motivo è fondato.
Il giudice di merito non esamina in alcun modo la documentazione indicata dal ricorrente, né tiene conto della sua integrazione in Italia, e dunque – sotto questo profilo – si configura il vizio di omesso esame su un fatto storico, certamente in grado di incidere -almeno in linea teorica – sul giudizio di bilanciamento tra condizioni di vita del richiedente, in Italia ed in patria, che la consolidata giurisprudenza di questa Corte richiede nell’ambito della valutazione circa la sussistenza, o meno, di profili di vulnerabilità idonei a rilevare ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in particolare con riferimento al rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti fondamentali della persona, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471).
In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi, mentre va accolto il terzo. La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.
PQM
la Corte dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso ed accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021