Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3747 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9899/2019 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 95, Lotto C, Scala A presso lo studio dell’avvocato Donato Cicenia che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 5;

– intimato –

avverso il decreto n. 1989/2019 del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Cons. SCALIA Laura.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, da M.T., cittadino del Ghana, di etnia TWI e religione cattolica, insegnante di inglese e matematica, avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva disatteso la domanda di protezione internazionale nella ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.

2. I richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, accusato dai professori della scuola cattolica presso cui lavorava di intrattenere rapporti omosessuali con un pastore della parrocchia di appartenenza, egli era stato picchiato e torturato e temeva di finire in carcere nella consapevolezza di non poter chiedere aiuto alle autorità locali.

Giunto in Niger aveva poi ripreso il proprio viaggio verso la Libia da dove con un gommone e dopo tre giorni di navigazione aveva raggiunto, con gli altri naufraghi, la Sicilia.

3. Ricorre per la cassazione dell’indicato decreto M.T. con quattro motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in iudicando.

Il richiedente deduce che il Tribunale aveva erroneamente attribuito rilievo alla mancata prova in ordine alle vicende riferite là dove il ricorrente non è gravato dall’onere di fornire una prova certa e rigorosa dei fatti; egli richiama inoltre la giurisprudenza in tema di rilevanza del rischio di esposizione a violenza indiscriminata che è del tutto svincolato dagli oneri relativi alla vicenda personale del richiedente asilo.

Il Tribunale non aveva acquisito tutte le informazioni elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e non aveva avuto alcun riguardo al contenuto delle plurime fonti individuate dalla Corte di cassazione sulle condizioni del Ghana in materia di diritti e libertà delle persone; i giudici di merito avevano escluso l’esistenza del danno grave che il richiedente avrebbe subito in caso di rientro nel proprio Paese senza valutare che in Ghana l’omosessualità è considerata reato, passibile di torture e morte.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Il Tribunale ha escluso la credibilità del racconto per un apprezzamento di fatto, secondo il quale il giudice del merito deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), e che risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

Il Tribunale, dopo aver sottolineato che l’accusa di omosessualità veniva dalla stessa comunità di missionari cattolici, sua datrice di lavoro, avendo egli dichiarato di essere un insegnante presso una scuola cattolica, ha rilevato come il richiedente non sia poi stato in grado di rispondere ad alcuna delle domande della Commissione sui principi fondamentali, della religione cattolica, valorizzando altresì che nella memoria allegata al modello C3, lo stesso aveva invece dichiarato di aver lasciato il proprio Paese solo per motivi di salute in relazione ad un problema alle emorroidi senza fare alcun cenno all’accusa di omosessualità.

Il richiedente aveva poi risposto genericamente alle domande della Commissione relative alla denuncia alla polizia ed a quanto accaduto successivamente. Valorizza ancora il Tribunale che il ricorrente non aveva spiegato plausibilmente il perchè non avesse utilizzato la documentazione medica di accesso alle cure per emorroidi per dimostrare la falsità delle accuse di omosessualità.

Ancora, sottolineano i giudici di merito che il ricorrente non è comparso in udienza per rendere chiarimenti.

Si tratta di motivazione a corredo del formulato giudizio di inattendibilità del racconto con cui il motivo neppure si confronta non prospettando peraltro alcuna nullità o omissione ex art. 360, n. 5 cit..

1.3. Quanto alla situazione di violenza indiscriminata, il Tribunale non si è affatto esonerato dal valutarne i presupposti in ragione della non credibilità soggettiva del richiedente, ma ha provveduto nel merito, al secondo capoverso della pagina 7.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in iudicando, nonchè violazione degli art. 2, comma 1, lett. e) e f), del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7 e 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed e).

2.1. Il Tribunale aveva omesso di valutare il rischio corso dal ricorrente di essere esposto ad azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie e il rifiuto di accesso a lui opposto ai mezzi di tutela giuridici, con riferimento al rischio di essere processato, innocente, per la condizione di omosessuale.

2.2 Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in iudicando, nonchè violazione de D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), e art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g). Sussistevano, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con riferimento al rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti e una minaccia grave e individuale alla sua vita e alla sua persona.

2.3. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente; essi mancano di specificità e pertinenza rispetto alla ratio decidendi. Il richiedente asilo non è stato infatti ritenuto attendibile perchè il pericolo prospettato scaturiva da una storia priva di concreta plausibilità.

3. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in nonchè violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, art. 32, comma 3. Il Tribunale non aveva correttamente affrontato il tema della vulnerabilità, con valutazione individuale, del ricorrente come indicata dalla sentenza li. 4455 del 2018 di questa Corte di cassazione, mancando anche di ogni attività di accertamento condotta in via comparativa tra il contesto di provenienza e quello raggiunto in Italia.

3.2. Il motivo è inammissibile poichè il ricorrente si limita a una generica esposizione degli orientamenti in materia, senza indicare e argomientare quale ragione di specifica vulnerabilità soggettiva, diversa da quelle considerate ed escluse dal Tribunale (quelle indicate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e quelle corrispondenti a obblighi internazionali dello Stato italiano), egli avesse dedotto nel giudizio di merito e ora invocasse.

Nè può avere rilievo la vicenda personale riferita, non ritenuta credibile dal Tribunale, tanto nella prospettiva delle protezioni maggiori, quanto nella prospettiva della tutela sussidiaria e residuale di cui al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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