LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1407/2021 R.G. proposto da:
G.O.R.I. S.p.a., Gestione Ottimale Risorse Idriche, rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Buonajuto, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cavour, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Andrea Cicala;
– ricorrente –
contro
P.F.;
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 399/2020;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 330/2015 del 20 maggio 2015 il Giudice di pace di Sarno, in accoglimento della domanda proposta da P.F. contro la società G.O.R.I. S.p.a., Gestione Ottimale Risorse Idriche, condannò quest’ultima a restituire all’attore (titolare di contratto di fornitura idrica) la somma di Euro 353,40 corrisposta a titolo di quota per il servizio di depurazione nel periodo 2004-2008, in quanto di fatto non prestato per la mancanza dei necessari impianti;
l’appello interposto dalla soccombente è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza in epigrafe indicata, sul rilievo che, trattandosi di causa di valore inferiore Euro 1.100 e non derivando da “rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.”, la stessa doveva considerarsi decisa secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e, come tale, a norma dell’art. 339 c.p.c., comma 3, ne era consentito l’appello esclusivamente “per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”: ipotesi quest’ultima non configurabile nella specie avendo la ricorrente omesso di individuare specificatamente ed espressamente gli eventuali principi regolatori della materia che sarebbero stati violati, ma essendosi piuttosto limitata ad evidenziare gli eventuali punti della sentenza da riformare perché ritenuti ingiusti;
avverso tale decisione G.O.R.I. S.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
l’intimato non svolge difese nella presente sede;
il ricorso è stato avviato alla Camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d’inammissibilità del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., comma 2, dell’art. 339c.p.c., comma 3, e dell’art. 10 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibile l’appello a norma dell’art. 339 c.p.c., comma 2;
sostiene, in sintesi, che, diversamente da quanto erroneamente opinato dal giudice a quo, la controversia riguardava contratto concluso mediante moduli o formulari, trattandosi di fornitura di un pubblico servizio da parte di concessionaria del servizio idrico, e che pertanto doveva ritenersi decisa, indipendentemente dall’esiguo valore, secondo diritto e come tale suscettibile di appello;
con il secondo motivo, in subordine, la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., comma 2, dell’art. 339 c.p.c., comma 3, per avere il tribunale erroneamente ritenuto che nell’atto d’appello non fossero stati specificamente individuati i principi regolatori della materia in tesi violati;
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;
a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, (come sostituito dal D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2003, n. 63, e applicabile ai giudizi instaurati con citazione notificata dal *****) il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede Euro 1.100, “salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.”;
la sentenza impugnata è stata pronunciata dal Giudice di pace di Sarno in data 20/5/2015 in un giudizio instaurato nel 2013, avente ad oggetto – com’e’ pacifico in atti e come emerge del resto dalla stessa sentenza – la domanda di ripetizione di somma richiesta a titolo di corrispettivo per i servizi di depurazione nell’ambito di contratto di fornitura idrica, concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., e, cioè, mediante moduli o formulari;
in tale contesto la sentenza del Giudice di pace deve ritenersi pronunciata secondo diritto ed era pertanto appellabile;
non è pertinente il richiamo in sentenza al precedente di Cass. n. 8946 del 2016, in quel caso trattandosi di domanda di accertamento negativo dell’esistenza del contratto di utenza, nella specie invece postulandosi l’esistenza del contratto (v., per un caso analogo, la successiva Cass. 31/05/2018, n. 13796);
la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021