Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37473 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13349-2020 proposto da:

R.L.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO BERARDI;

– ricorrente –

contro

G.M. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, e SOCIETA’ LAVORI GENERALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato LUCIANO VINCENZO VOMMARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1695/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 5/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO che:

1. Le società G.M. & C. s.n.c. e Società Generali Costruzioni s.p.a. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 838/2007, emesso su domanda dell’ingegnere R.L.F., con il quale erano state condannate a pagare Euro 90.421, a titolo di oneri fiscali relativi alle prestazioni professionali svolte dall’ingegnere.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 30 marzo 2015, n. 487, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello R.L.F.. Il gravame veniva rigettato con la sentenza 5 settembre 2019, n. 1695 della Corte d’appello di Catanzaro. La Corte d’appello ha ritenuto mancante la prova della misura in cui le somme ricevute erano state abbattute dalla tassazione e quindi, non provata la pretesa avanzata, avendo anche rilevato la mancanza del fascicolo di primo grado di parte e dei documenti in esso allegati, senza che l’appellante avesse dedotto alcunché riguardo a tale assenza.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello R.L.F. ricorre per cassazione.

Resistono con controricorso le società G.M. & C. s.n.c. e Società Lavori Generali s.p.a..

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso lamenta violazione dell’art. 169 c.p.c., “per non avere la Corte di merito verificato le ragioni della mancanza dei fascicoli di parte e in ogni caso per non avere rimesso la causa sul ruolo per eliminare le relative irregolarità”.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1. La Corte d’appello – rilevata la mancanza del fascicolo di parte di primo grado – ha infatti deciso il gravame allo stato degli atti, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, “premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado, su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia, non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa – quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale) – assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione” (così Cass. n. 5181 del 2018).

II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti che liquida in Euro 5.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-seconda sezione civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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