Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37479 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 944-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ECORAD SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1779/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA DI REGGIO CALABRIA, depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 20 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto in toto il ricorso proposto dalla ECORAD s.r.l. contro il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali.

La CTR – per quanto ancora rileva in questa sede – riteneva che per due delle cartelle pagamento presupposte difettasse la prova della notifica alla contribuente, mentre sulle sanzioni erano state illegittimamente applicati gli interessi di mora. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con atto del 20 dicembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4). Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è nulla in quanto affetta da motivazione apparente in relazione al seguente passaggio: “Ed invero la cartella n. *****, di cui al ruolo n. *****, non risulta essere stata notificata, così come non risulta notificata la cartella n. *****, di cui al ruolo n. *****, per cui, con riferimento a tali cartelle, l’ipoteca deve essere annullata”.

Il motivo è fondato.

Va rammentato che:

– “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U., n. 8053/2014);

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019);

– “Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9097 del 2017).

Tanto premesso, risulta dal ricorso per cassazione e dalla documentazione allo stesso allegata che l’agente della riscossione, nelle controdeduzioni in primo grado, ebbe ad osservare che le cartelle di pagamento menzionate nella sentenza impugnata erano state correttamente notificate rispettivamente in data 1.7.2008 e 13.5.2009 presso la sede della società Oleifici Fratelli G. s.r.l., che corrispondeva alla ECORAD s.r.l. a seguito della intervenuta denominazione sociale. Orbene, a fronte di tali asserzioni e della correlata documentazione prodotta, la CTR si è limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, che la cartella n. ***** e la cartella n. ***** non risultavano notificate, senza in alcun modo esaminare e confutare le specifiche deduzioni formulate dall’agente della riscossione.

La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, ponendosi al di sotto del “minimo costituzionale”.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30. Nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria “nella parte relativa agli interessi di mora posto che essi comprendono anche gli interessi sulle sanzioni”.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Va rammentato che “il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 18679 del 2017, in motivazione).

Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentano alla Corte di cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate.

Nel caso di specie la ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, pur deducendo, con la proposta impugnazione, che le somme portate dalle cartelle di pagamento poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria non comprendessero – come invece sostenuto dalla CTR – anche gli interessi computati sulle sanzioni, ha omesso di riprodurre, anche indirettamente, il contenuto di tali cartelle. In tal modo, è rimasto precluso a questa Corte di avere una completa cognizione della controversia e di cogliere appieno il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata, senza la necessità di accedere agli atti del processo.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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