Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3748 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9907/2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 95, Lotto C, Scala A presso lo studio dell’avvocato Donato Cicenia che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 5;

– intimato –

avverso il decreto n. 1281/2019 del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Cons. Scalia Laura.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, da O.A., cittadino della Nigeria, nato a Benin City, di etnia Esan, avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva disatteso la domanda di protezione internazionale nella ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere lasciato il proprio Paese per il timore di subire ripercussioni da parte dello zio paterno per questioni relative alla eredità del defunto padre.

3. Ricorre per la cassazione dell’indicato decreto O.A. con quattro motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in iudicando.

Il richiedente deduce che il Tribunale aveva erroneamente attribuito rilievo alla mancata prova in ordine alle vicende riferite là dove il ricorrente non è gravato dall’onere di fornire una prova certa e rigorosa dei fatti; egli richiama inoltre la giurisprudenza in tema di rilevanza del rischio di esposizione a violenza indiscriminata che è del tutto svincolato dagli oneri relativi alla vicenda personale del richiedente asilo.

Il Tribunale non aveva acquisito tutte le informazioni elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e non aveva avuto alcun riguardo al contenuto delle plurime fonti individuate dalla Corte di cassazione sulle condizioni della Nigeria in materia di diritti e libertà delle persone anche per gli attacchi terroristici portati da Boko Haram che perseguita tutti coloro che non sono musulmani; i giudici di merito avevano escluso l’esistenza del danno grave che il richiedente avrebbe subito in caso di rientro nel proprio Paese senza valutare il rilevante conflitto religioso tra il ricorrente di religione cristiana e tutta la sua famiglia di appartenenza. Il Tribunale non aveva tenuto conto delle fonti di informazione in merito alla persecuzione dei cristiani cattolici.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Il Tribunale ha escluso la credibilità del racconto per un apprezzamento di fatto, secondo il quale il giudice del merito deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), e che risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

Il Tribunale ha ritenuto l’inattendibilità del racconto nella natura di mera supposizione del paventato timore del richiedente di subire ripercussione da parte dello zio e tanto nel notevole lasso di tempo intercorso tra la rivendicazione dell’eredità del padre e l’uccisione della zia -dedotto nel racconto quale esito della prima- ed in difetto di azioni legali da parte del ricorrente dirette al recupero dell’eredità, potendo il primo rivolgersi alle autorità per ottenere tutela.

Si tratta di motivazione a sostegno del formulato giudizio di inattendibilità del racconto con cui il motivo neppure si confronta non prospettando peraltro alcuna nullità o omissione ex art. 360, n. 5 cit..

1.3. Quanto alla situazione di violenza indiscriminata, il Tribunale non si è affatto esonerato dal valutarne i presupposti in ragione della non credibilità soggettiva del richiedente, ma ha provveduto nel merito, ultimo capoverso della pagina 5 e primo e secondo di pagina 6.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in udicando, nonchè violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e f), artt. 3, 7,8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed e).

2.1. Il Tribunale aveva omesso di valutare il rischio corso dal ricorrente di essere esposto ad azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie per l’accusa di avere egli stesso ucciso la propria zia, uccisione invece riferibile all’azione dello zio, e non aveva valutato il timore di persecuzioni per motivi religiosi essendo egli cattolico esposto alle violenze dei Jadisti.

2.2 Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in iudicando, nonchè violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), e art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g). Sussistevano, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con riferimento al rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti e una minaccia grave e individuale alla sua vita e alla sua persona.

2.3. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente; essi mancano di specificità e pertinenza rispetto alla ratio decidendi. Il richiedente asilo non è stato infatti ritenuto attendibile perchè il pericolo prospettato scaturiva da una storia priva di concreta plausibilità.

3. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia error in procedendo e error in iudicando, nonchè violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, comma 1 bis, 32 comma 3. Il Tribunale non aveva correttamente affrontato il tema della vulnerabilità, con valutazione individuale, ciel ricorrente come indicata dalla sentenza n. 4455 dei 2018 di questa Corte di cassazione, mancando anche di ogni attività di accertamento condotta in via comparativa tra il contesto di provenienza e quello raggiunto in Italia.

3.2. Il motivo è inammissibile poichè il ricorrente si limita a una generica esposizione degli orientamenti in materia, senza indicare e argomentare quale ragione di specifica vulnerabilità soggettiva, diversa da quelle considerate ed escluse dal Tribunale (quelle indicate nel D.Lgs. n. 286 del 1998 e quelle corrispondenti a obblighi internazionali dello Stato italiano), egli avesse dedotto nel giudizio di merito e ora invocasse.

Nè può avere rilievo la vicenda personale riferita, non ritenuta credibile dal Tribunale, tanto nella prospettiva delle protezioni maggiori, quanto nella prospettiva della tutela sussidiaria e residuale di cui al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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