Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37483 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15027/2015 R.G. proposto da:

A.G., con l’avv. Giuseppe Colapietro nel domicilio eletto presso il di lui studio in Torre del Grego, alla via Martiri d’Africa, n. 83 e pec giuseppe.colapietro.ordineavvocatita.it;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – Napoli n. 11248/29/14, depositata il 02 dicembre 2014, non notificata.

nonché

sul ricorso iscritto al n. 15041/2015 R.G. proposto da:

M.A., con l’avv. Giuseppe Colapietro nel domicilio eletto presso il di lui studio in Torre del Grego, alla via Martiri d’Africa, n. 83, e pec giuseppe.colapietro.ordineavvocatita.it;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania – Napoli n. 11249/29/14, depositata il 02 dicembre 2014, non notificata.

Lette le conclusioni scritte del P.G. sul ricorso 15027/2015 che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

Ciascun contribuente era attinto da un avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio aveva accertato un maggior reddito con conseguente ripresa a tassazione ai fini Irpef oltre ad addizionali regionale e comunale. L’accertamento derivava dall’imputazione pro quota ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società A & C Network di A.M. s.a.s., e di cui costoro detenevano per l’appunto delle quote sociali, con precedente atto impositivo notificato in data 12.11.2011.

I due gradi di merito erano favorevoli all’Ufficio, il cui operato veniva pertanto ritenuto legittimo, anche previo rigetto dell’eccezione formulata dal contribuente nelle memorie difensive dimesse dopo la proposizione dell’appello e con cui eccepiva l’intervenuta estinzione della società alla data di notifica del “p.v.c. e dell’accertamento”.

Agisce per la cassazione della sentenza ciascun contribuente che promuove un unico motivo di ricorso articolato sotto due diversi profili. Resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza le parti contribuenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

1. In via preliminare questa Corte, discostandosi da quanto deciso nel giudizio n. 15033/2015, ritiene meritevole di accoglimento l’istanza di riunione formulata dal ricorrente nella comparsa di costituzione del nuovo difensore datata 23.05.2016. Ed infatti, in tema di litisconsorzio necessario in materia tributaria tra società di persone e soci il giudicato formatosi nei confronti di uno dei litisconsorti (nella specie la società, a seguito di Cass. 19142/2016) non fa venir meno il litisconsorzio necessario che comunque permane nei confronti di tutti gli altri litisconsorti, con possibilità quindi di sua ricostituzione in Cassazione tramite la riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità (Cfr. Cass. V, n. 20820 del 2012; Cass. n. 6285 del 2018).

1.1 Ancora in via preliminare, va dichiarata l’ammissibilità del controricorso dell’Amministrazione finanziaria, in quanto non tardivamente notificato in data 12/08/2015, a fronte della notifica del ricorso intervenuta in data 10/6/2015, poiché si tratta di notifica intervenuta in periodo feriale (cfr. Cass. I, n. 7112 del 2017, S.U., n. 26087 del 2007).

2. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente svolge una censura promiscua volta alla declaratoria di violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 175 del 2014, ex art. 28, comma 4, dell’art. 2495 c.c., e nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In buona sostanza afferma che la CTR avrebbe inopinatamente omesso di “stabilire”, rectius di pronunciarsi, sulla svolta eccezione di inesistenza dell’atto impositivo, essendo quest’ultimo stato notificato ad una società estinta. Richiama poi la novella introdotta dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, con cui il legislatore sarebbe intervenuto per sanare l’inesistenza di atti notificati a soggetti giuridici estinti, e alla quale però dovrebbe essere negata efficacia retroattiva in ragione della pregressa pronuncia di questa Corte n. 6743/2015. Conseguentemente, dovendo l’atto impositivo originario essere dichiarato inesistente, esso era improduttivo di effetti nei confronti della società, cancellata in data ***** e, per l’effetto, anche nei confronti degli ex soci. Conclude che la dedotta “nullità assoluta” dell’atto impositivo, derivando da un avviso di accertamento inesistente, è rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio.

Il motivo di ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.

2.1 In primo luogo il motivo è stato “formulato con metodo espositivo cumulativo, denunziando cioè nel medesimo contesto più vizi di legittimità; di conseguenza non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le censure formulate dal ricorrente, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è “a critica vincolata” dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale delle ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dalla legge. La giurisprudenza di questa Corte sul punto afferma perciò che “e’ inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.” (ex multis Cass. n. 11603 del 2018). Ne’ rientra nei poteri della Corte la possibilità di interpretare, specificandone a suo giudizio il contenuto, i motivi di ricorso proposti in maniera promiscua dalle parti” (cfr. Cass. V, n. 24147 del 2021).

2.2 In secondo luogo, il vizio motivazionale viene ambiguamente dedotto in termini di “nullità della sentenza o del procedimento”, e poi illustrato sia come omessa statuizione “su di un punto decisivo della controversia”, sia come omessa ricostruzione e giustificazione del “percorso logico-motivazionale della ratio decidendi”, in difformità dal paradigma contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per le sentenze pubblicate – come quella gravata – a far tempo dall’11 settembre 2012, che presuppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (cfr. Cass., V, n. 19142 del 2016).

Peraltro, nell’ipotesi in cui il ricorrente avesse ritenuto rilevabile d’ufficio l’eccezione dell’inesistenza dell’atto impositivo per effetto della cancellazione della società, costui avrebbe dovuto criticare il dedotto capo della sentenza perché elusivo del D.Lgs. n. 546, art. 57, comma 2, laddove fissa il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, applicabile però alle eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento (Cass., 30 settembre 2015, n. 19414), e non anche alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass. V, n. 31224 del 2017). Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, infatti, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d’ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cfr. Cass., V, n. 8854/2019, Cass., n. 27998/2018).

3. In ogni caso il motivo è infondato.

Con recente arresto di questa Corte è stato infatti ribadito che “Ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1 gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma “effetto espansivo” anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest’ultima data: 1 gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062). Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di persone di che trattasi prima della proposizione del giudizio di primo grado; va subito chiarito, con riguardo all’effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2- operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti, creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI-5, n. 15648/15, n. 11100/17). Ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui (Cass. V, n. 5736/16, n. 21188/14, n. 23029/17, n. 21125/2018) secondo cui: “in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito”. Va poi ricordato, secondo Cass. S.U. n. 6070 del 2013, che: “deve essere dichiarata inammissibile l’azione giudiziaria intrapresa dalla, o esercitata contro la, società estinta a seguito cancellazione dal registro delle imprese (…)”; e, inoltre, che analoga regola di estinzione vale anche per la società persona Le’: “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l’effetto di pubblicità dichiarativa che l’iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell’operatività sociale dopo l’avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell’art. 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere”. (Cass. V, n. 5736 del 2016, Cass. n. 20252 del 2015, Cass. n. 21188 del 2014); trattasi di impugnazione “improponibile, poiché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14); in questo contesto, non vi è spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato e ciò proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. 5, n. 9329 del 2020; Cass. sez. 6-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. 5, 2444/17, per l’inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. 5, 4786/17). Pertanto, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell’avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione a rappresentarla dei soci, sicché l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venga instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, esclude ogni possibilità di prosecuzione dell’azione limitatamente alla società (Cass. n. 11046 del 2019; n. 4853 del 11/3/2015; Cass. n. 21188 del 8/10/2014; Cass. n. 22863 del 3/1.1/2011) …. (….)… Per quanto concerne la posizione dei soci in proprio – destinatari degli avvisi relativi al reddito di partecipazione ai sensi dell’art. 5 TUIR, e ricorrenti nei relativi giudizi -va ribadito che “In materia di contenzioso tributario, e con specifico riferimento all’accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, in caso di estinzione dell’ente per cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale dello stesso si radica in capo al socio per il fatto stesso dell’imputazione al medesimo del reddito della società in forza del principio di trasparenza D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito. Ne consegue che, in queste controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società – con o senza la partecipazione originaria anche dei soci – per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente ormai estinto” (Sez. 5, Sentenza n. 21773 del 05/12/2012, Rv. 624261 – 01; Cass., sez. 5, n. 10980 del 2017; n. 11046 del 2019). La estinzione della società non elimina, quindi, la legittimazione “in proprio” degli ex soci, che, a seguito dell’estinzione delle società, subentrano nella legittimazione processuale facente capo agli enti (Cass. Sez. U, n. 6070 del 12/3/2013) e, trattandosi nel caso di specie di società di persone, rispondono dell’obbligazione della società in via illimitata e solidale, che opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per le obbligazioni tributarie. Ciò in quanto l’imperfetta personalità giuridica della società di persone si risolve in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società (Cass. n. 12242 del 2018; 16713 del 4.4.2016; Cass. n. 24322 del 14/10/2014; Cass. n. 19188 del 06/09/2006).

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riunito al presente il ricorso n. 15041/2015, li dichiara entrambi inammissibili e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese dei giudizi di legittimità che liquida complessivamente in Euro diciottomila/00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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