LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1259-2020 proposto da:
T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO PACE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2308/21/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 28 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da T.D. avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l’intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle. La CTR confermava l’intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. *****, per la quale “la prescrizione (necessariamente unitaria), decennale, stante la natura dei tributi che ne sono oggetto (IRAP e IRPEF), non è decorsa essendo stato documentato, rispetto ad imposte relative all’anno 2003, un atto interruttivo della prescrizione dell’anno 2007”.
Avverso la suddetta pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed illustrato da successiva memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 111,112,131 e 132 c.p.c., per avere la CTR omesso di motivare in ordine alla decorrenza della prescrizione successivamente alla data di notifica della cartella di pagamento n. *****.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, e dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata ritenuto che la prescrizione per imposte, sanzioni ed interessi, anche in assenza di giudicato, fosse unitaria e decennale.
I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
Il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto nel ricorso per cassazione il passaggio dell’atto di appello nel quale si contesta la statuizione del giudice di prime cure secondo cui, in relazione alla cartella in discussione, non era maturato il termine di prescrizione decennale, evidenziando che per le sanzioni e gli interessi il termine di prescrizione era quinquennale e che tale termine era decorso nell’arco temporale intercorrente tra la data di notifica della cartella (2007) e la data di notifica dell’intimazione di pagamento (2016).
Su tale questione, concernente l’intervenuto decorso della prescrizione quinquennale successivamente alla notifica della cartella di pagamento, con riferimento alle sanzioni e agli interessi, i giudici di appello hanno del tutto omesso di motivare, prendendo invece in esame il periodo ricompreso tra l’anno di imposta (2003) e l’anno di notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, la CTR, affermando che “la prescrizione (necessariamente unitaria), (era) decennale, stante la natura dei tributi che ne sono oggetto (IRAP e IRPEF)”, non ha tenuto conto del disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, il stabilisce che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”, nonché della previsione di cui all’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, secondo cui “si prescrivono in cinque anni: (..) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Cass. n. 20955 del 2020). Nella specie, peraltro, non essendo intervenuto il giudicato sulla pretesa impositiva, non si è prodotto l’effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale (Cass., Sez. U., n. 23397 del 2016).
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale valuterà la ricorrenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio del carico fiscale, come dedotto nella memoria difensiva, oltre a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021