Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37486 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8659-2020 proposto da:

IGEA CALABRA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO FERRAGINA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2877/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata l’01/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 1 agosto 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria respingeva l’appello proposto da Igea Calabra S.p.A. avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, per l’anno di imposta 2013, aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA in relazione a costi non ritenuti inerenti. Osservava la CTR – per quanto rileva in questa sede – che, come correttamente argomentato dal primo giudice, la società non aveva fornito la prova della inerenza dei costi sostenuti, né in grado di appello erano stati addotti elementi utili a confutare la decisione di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. Sostiene la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata è mancante e/o apparente, essendosi la CTR limitata a motivare per relationem la propria decisione mediante un generico richiamo alla decisione di primo grado.

Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata censurata dalla società contribuente è del seguente tenore: “Quanto al merito, correttamente il primo giudice invoca la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale incombe sul contribuente l’onere di provare i presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivì compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi. Non risulta che il contribuente abbia fornito la prova in sede amministrativa e, successivamente, in sede giurisdizionale utile a smentire il contenuto del processo verbale di constatazione. Ed invero, con articolata e precisa motivazione, il primo giudice ripercorre tutte le fasi dell’accertamento, evidenziando come, in particolare, la società non ha dimostrato la inerenza dei costi effettivamente sostenuti. In appello, la società ricorrente non fa altro che rinnovare le censure, già formulate in primo grado, senza scalfire le precise argomentazioni del primo giudice, né adducendo documenti nuovi, utili a fornire la prova nei termini richiesti della inerenza e della imputazione di quei costi”.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello” (Cass. n. 22022 del 2017); “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 15884 del 2017).

In detto vizio di motivazione per relationem meramente apparente incorre, certamente, la decisione della CTR, che, a fronte degli articolati motivi di gravame formulati dalla società contribuente, riassunti in ricorso con allegazione anche dell’atto di appello, si è limitata ad affermare che il giudice di primo grado aveva richiamato la costante giurisprudenza di legittimità che pone a carico del contribuente l’onere di provare l’inerenza dei costi, che tale onere non era stato adempiuto dalla società e che la stessa non aveva fornito in appello elementi idonei a confutare le argomentazioni svolte dal primo giudice. I giudici di appello, ponendosi in contrasto con il richiamato orientamento di questa Corte, hanno del tutto omesso di illustrare le critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado, pervenendo alla conferma della decisione impugnata sulla base di argomentazioni generiche, prive di ogni riferimento alla specifica fattispecie concreta, omettendo di procedere ad un’autonoma valutazione del contenuto della pronuncia di prime cure.

In conclusione, contrariamente alla proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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