LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10887-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PIANTEDOSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7339/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 02/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di N.A.A. impugnava l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno 2011.
Avverso la pronuncia di rigetto il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, che, con sentenza in data 2 ottobre 2019, dichiarava estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018.
Osservava, in particolare, la CTR che dalla documentazione prodotta dal contribuente relativa all’istanza di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, emergeva “la corrispondenza dell’importo con le riduzioni di rito; e l’estratto conto dell’Agenzia delle Entrate riporta un importo residuo pari a 0,00 Euro”.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost.. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è nulla in quanto affetta da motivazione apparente.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 119 del 2018, artt. 3 e 6, con riguardo alla asserita inesatta valutazione dei mezzi di prova offerti dal contribuente al fine di dimostrare l’intervenuta definizione agevolata della lite.
I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
In relazione ad entrambi i motivi la ricorrente ha dedotto che la CTR aveva ritenuto sussistenti i pagamenti del contribuente sulla base della mera presentazione di un elenco contenente il prospetto dei carichi per i quali è possibile avvalersi della definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, mentre tale documento recava l’importo totale da versare, ma non i pagamenti. Ha soggiunto che il suddetto elenco era stato corredato dal contribuente con un altro documento, recante il dettaglio del carico in discussione, nel quale, a fianco ad ogni importo sospeso (come avviene in via automatica a seguito di presentazione della istanza di definizione), vi è la colonna importo residuo pari a zero. Tale ultima indicazione, secondo la ricorrente, sta solo a significare che per effetto della domanda tutte le somme intimate e sospese per legge fino al pagamento recano che l’importo residuo è pari a zero, mentre la commissione tributaria, travisando la documentazione prodotta, aveva ritenuto che l’importo residuo pari a zero attestasse la regolarità della definizione agevolata della lite.
Ciò posto, va rammentato che “il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 18679 del 2017, in motivazione).
Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentano alla Corte di cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate.
Orbene, la ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ha omesso di riprodurre, anche indirettamente, i documenti sui quali il ricorso si fonda: segnatamente, l’elenco contenente il prospetto dei carichi per i quali è possibile avvalersi della definizione agevolata (che conterrebbe l’importo totale da versare, ma non i pagamenti effettuati dal contribuente) e il documento recante il dettaglio del carico in questione, dal quale si evincerebbe che l’indicazione “importo residuo pari a zero” sta a significare che per effetto della domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, tutte le somme intimate sono sospese per legge fino al pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata e non, come invece ritenuto dalla CTR, che tali somme fossero state effettivamente corrisposte dal contribuente.
L’omessa riproduzione e/o allegazione di tali atti preclude a questa Corte di avere una completa cognizione della controversia e di cogliere appieno il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata, senza la necessità di accedere agli atti del processo.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021