LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13609-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;
– ricorrente –
contro
D.G.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7796/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 25/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 25.11.19, il tribunale di Napoli ha rigettato la domanda dell’INPS in opposizione ad accertamento tecnico preventivo (ATP) volta a far valere l’assenza di domanda amministrativa e del requisito contributivo; in particolare, premesso che l’Atp era stato richiesto per assegno ordinario ex L. n. 222 del 1984 e che lo stesso si era concluso in modo sfavorevole alla contribuente, la corte ha affermato che non vi era interesse tutelabile dell’INPS all’opposizione.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS con un motivo, che – richiamando gli artt. 100 e 112 c.p.c. e la L. n. 222 del 1984, art. 4 – lamenta che la sentenza impugnata ha trascurato la mancata presentazione di domanda amministrativa e di contributi per la prestazione poi richiesta giudizialmente (conferma assegno di invalidità ordinario), essendo stata presentata solo domanda amministrativa di pensione di invalidità civile. Aggiunge che l’ATP si era concluso con il ricoscimento dell’incapacità lavorativa della ricorrente per 2/3, pur escludendosi una totale incapacità.
L’assistito è rimasto intimato.
Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile, in quanto, a fronte di una pronuncia che esclude l’interesse ad agire dell’INPS in ragione dell’esito dell’ATP, l’INPS aveva l’onere di allegare e dimostrare il proprio interesse ad agire.
Nella specie, l’INPS sostiene che l’ATP si sarebbe concluso favorevolmente all’assistito (in senso opposto a ciò che risulta dalla sentenza impugnata), nonostante la carenza di domanda amministrativa per la prestazione richiesta. Il ricorrente però omette di indicare chiaramente ed analiticamente, riportandole nel ricorso, le specifiche deduzioni e conclusioni del CTU, i chiarimenti dallo stesso forniti, e la decisione del giudice. Il Collegio ritiene invece insufficiente la semplice indicazione di alcuni estratti dei detti atti, che non consentono – in violazione del principio di autosufficienza – di rendere edotta la Corte in ordine ai termini esatti della questione e di comprendere precisamente quale sia stato l’esito dell’istruzione preventiva ed il relativo fondamento, aspetto questo essenziale ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire (negato invece dalla sentenza impugnata).
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021