Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37496 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13612-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 609/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 19.11.19, il tribunale di Vibo Valentia ha accertato – nel dispositivo – le condizioni sanitarie dell’istante per beneficiare dell’assegno di invalidità civile dall’1.1.13 e – in motivazione – della pensione di inabilità dall’1.1.16.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS con un motivo, che – richiamando gli artt. 100 e 112 c.p.c. e la L. n. 222 del 1984, art. 4 – lamenta che la sentenza impugnata ha pronunciato su prestazioni diverse rispetto a quella oggetto di domanda di accertamento tecnico preventivo (ATP), nella specie l’assegno ordinario di invalidità Inps, per la quale peraltro mancavano i contributi. L’assistito è rimasto intimato.

Il motivo è fondato nel limite in cui lamenta pronuncia (peraltro con dispositivo contrastante con la motivazione) su prestazione diversa rispetto a quella oggetto di domanda di ATP.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice del medesimo tribunale per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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