Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37498 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13880-2020 proposto da:

D.C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 378/2020 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 27.1.20 il tribunale di Foggia ha accertato il possesso da parte dell’assistito in epigrafe delle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento dal 1.2.17, dichiarando inammissibile la domanda di condanna, liquidando in favore della parte ricorrente Euro 1000 per la fase di ATP e Euro 1300 per l’opposizione.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per un motivo che – richiamando il D.M. n. 55 del 2014, la L. n. 794 del 1942, il D.M. n. 585 del 1994, art. 24, la L. n. 1051 del 1957, art. 4 – lamenta la liquidazione delle spese sotto i minimi di legge. L’INPS è rimasto intimato.

Il motivo è fondato limitatamente alle spese liquidate nella fase di opposizione.

In linea con quanto insegnato da Cass. sez. VI-L n. 22246 del 2019 ed altre successive conformi, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, 2 RG. n. 9878/2018 se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n, 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, cit.).

Con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase. Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia -per la sola fase di opposizione- inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 3.162,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15ned accessori di legge.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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