Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37499 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14160-2020 proposto da:

A.K., H.M.I., nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore H.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 107, presso lo studio dell’avvocato MICHELE D’IPPOLITO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO MOCCIA;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10022/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 14.11.19, il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso dell’INPS in opposizione all’accertamento tecnico preventivo (ATP) del diritto del sig. H. all’indennità di accompagnamento con decorrenza da luglio 2017, compensando le spese di lite.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistito con due motivi, lamentando l’omessa pronuncia in sentenza sulla prestazione riconosciuta con l’A1P e, in secondo luogo, la compensazione delle spese dell’intero giudizio, incluse quelle dell’ATP. L’INPS è rimasto intimato.

Il primo motivo è fondato.

Come già precisato da questa Corte (Sez. VI-L, n. 7889/2019), occorre muovere dal rilievo che in presenza di contestazioni – di una o di entrambe le parti – alle conclusioni depositate dal consulente manca nell’accertamento tecnico preventivo un provvedimento del giudice di definizione della fase e di disciplina del carico delle spese. Fallita la finalità conciliativa, la attività svolta viene unicamente a realizzare la condizione di procedibilità del ricorso introduttivo del giudizio: si riespande la cognizione del giudice, che renderà, all’esito, l’unico provvedimento di accertamento definitivo della pretesa azionata. Il Tribunale, dunque, con la sentenza che chiude la opposizione deve pronunciarsi sulla prestazione riconsciuta in ATP e, nel caso di rigetto dell’opposizione, deve pronunciare sulla domanda accertando la sussistenza delle condizioni della prestazione riscontrata dall’A IP e confermata nel seguito, riconoscendo il diritto azionato, mentre non può limitarsi al rigetto della opposizione.

Il motivo relativo alle spese resta assorbito.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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