LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20960-2020 proposto da:
O.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO MAZZUCCHIELLO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 681/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 28/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 28.1.20 il tribunale di Napoli ha negato l’accertamento delle condizioni della ricorrente per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, negando l’applicabilità della previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c. dopo lo svolgimento dell’accertamento tecnico preventivo (ATP).
Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per un motivo che lamenta violazione della citata norma processuale, invocandone l’applicabilità nella specie. L’INPS è rimasto intimato.
Il motivo è manifestamente fondato: l’art. 149 disp. att. c.p.c. impone di tener conto degli aggravamenti del quadro clinico sopravvenuti in corso di causa.
Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019, Rv. 655884 – 01) che la previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l’aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Nella specie, trattandosi di patologie e compromissioni funzionali successive al deposito della consulenza tecnica e probanti un quadro clinico grave non considerato dal ctu, trova applicazione l’art. 149 disp. att. c.p.c.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021