LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14449-2020 proposto da:
G.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA MARIA ELISABETTA VITALE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 843/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata l’01/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, di seguito alla cassazione con sentenza 24393/19 della sua pregressa decisione, ha nuovamente confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria reclamati dal ricorrente e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o Falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, posto che il decidente, nel confermare il proprio precedente deliberato di rigetto in punto di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett c), avrebbe fatto riferimento a fonti non pertinenti e non avrebbe offerto alcuna indicazione atta a consentire di verificarne l’aggiornamento, in tal modo venendo meno all’obbligo di valutare la situazione interna del paese di provenienza e disattendendo perciò il mandato cassatorio; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 4, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo posto che il decidente, nel confermare il proprio precedente deliberato di rigetto in punto di protezione umanitaria, avrebbe soppesato il solo profilo afferente all’integrazione lavorativa del ricorrente, senza esaminare, nel quadro della valutazione comparativa imposta dalla misura, se alla luce della situazione politica interna del paese di provenienza, sia ravvisabile una compromissione dei diritti umani fondamentali.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è infondato posto che dalla motivazione, a mezzo della quale il decidente ha nuovamente reiterato il rigetto già cassato da questa Corte in quanto non accompagnato da alcuna indicazione delle fonti informative a quel fine consultate, si apprende ora che il negativo responso circa l’insussistenza nella regione di provenienza del ricorrente di una situazione legittimante l’accesso alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è suffragato, oltre che dalle notizie tratte dal sito del MAE e da altri canali informativi di indubbia attendibilità, dalla consultazione di accreditate fonti di informazioni internazionale (UNHCR Amnesty International e Refworld e Ministero degli esteri elvetico), tutte concordemente orientate nel senso di escludere che la regione sia interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.
3. E’ fondato viceversa il secondo motivo di ricorso, posto che, da un lato, la Corte d’Appello è venuta meno al giudizio di comparazione a cui, secondo gli enunciati da SS.UU. 29459/2019, soggiace la concedibilità della protezione umanitaria stante il fatto, positivamente allegato dal ricorrente – e riprodotto in ricorso anche ai fini dell’autosufficienza del medesimo -, che la situazione interna del paese di provenienza, come pure non nasconde lo stesso decidente, registra ricorrenti episodi di limitazione delle libertà fondamentali e di compressione dei diritti democratici; che dall’altro la Corte d’Appello ha incentrato il proprio negativo giudizio sul punto ritenendo non decisivo il fatto che il ricorrente abbia avviato nel nostro paese un concreto percorso di integrazione sociale, sviluppando al riguardo un ragionamento che si rende suscettibile di più compiuta ponderazione alla stregua degli enunciati di SS.UU. 24413/2021.
4. Va dunque rigettato il primo motivo di ricorso, mentre va accolto il secondo.
Di conseguenza, limitatamente al motivo accolto la causa va rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021