Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.37503 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13740-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., C.P., D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 680/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOUSE, depositata il 27/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato:

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza 680/1/2018della CTR Molise;

che l’Agenzia ha notificato l’atto ai tre soci della società estinta;

che dalla documentazione in atti è documentato che il ricorso è stato notificato a mezzo posta ordinaria e, quanto ai soci C.A. e C.P., risulta, quanto al primo, la ricezione presso l’Ufficio postale ove era l’atto era stato notificato, quanto alla seconda l’atto risulta ricevuto a seguito della consegna a domicilio;

che per quanto riguarda il terzo socio, D.A., l’atto, non essendo stato rinvenuto alcuno presso il domicilio del contribuente, è stato depositato presso la Posta e non è stato ritirato entro il decimo giorno ma non è stata inviata al destinatario la comunicazione dell’avviso di avvenuto deposito;

che la circostanza che il ricorso sia stato notificato al difensore di primo grado, che non risulta però essere stato nominato anche in appello, rende la notifica nulla ma sanabile in caso di costituzione della parte resistente, circostanza nella fattispecie non avvenuta;

che pertanto tale ultima notifica deve ritenersi non avvenuta correttamente;

che appare quindi necessario che l’Agenzia delle Entrate, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, rinnovi al notifica a D.A..

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle Entrate il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data della comunicazione del presente provvedimento per notificare il ricorso a D.A.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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