Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37509 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27508-2020 proposto da:

C.M., C.L., CA.MA., rappresentati e difesi dall’avvocato DARIO GRECO;

– ricorrenti –

contro

C.D., S.A., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO GIOVENCO e IGNAZIO CUCCHIARA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 536/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 06/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I coniugi C.D. e S.A. chiamavano in giudizio C.M. e figli di lui C.L. e Ca.Ma.; esponevano che T.C., proprietaria di un immobile in Burgio, distinto in Catasto al foglio *****, particella, ***** sub *****, con atto del 20 marzo 1992, aveva donato ai propri figli C.D. e C.M. i due terzi del suddetto bene; che, in pari data, C.D. aveva acquistato, in comunione con il coniuge S.A., il restante terzo indiviso del fabbricato; che i donatari, con scrittura privata del 26 giugno 1993, avevano proceduto al frazionamento dell’immobile, mediante attribuzione del sub ***** della particella ***** a C.M. e del sub ***** a C.D.; successivamente il convenuto C.M., dopo avere realizzato abusivamente lavori di ristrutturazione e ampliamento della parte di immobile da lui occupato, aveva donata ai figli C.L. e Ca.Ma., con atto del 20 dicembre 2013, l’intera proprietà della particella 225, compresa la quota degli attori, assumendo di averla usucapita.

Tanto premesso chiedevano accertarsi la nullità dell’atto di donazione, intercorso fra C.M. e i figli, nella parte in cui il donante disponeva della quota altrui.

Si costituivano i convenuti e contestavano la pretesa, assumendo che C.M. aveva acquistato la proprietà della porzione donata per usucapione in forza del possesso ventennale.

Il Tribunale, ricostruita la situazione di appartenenza, accoglieva la domanda degli attori, dichiarando la nullità della donazione.

La Corte d’appello di Palermo, adita dai convenuti soccombenti, confermava la decisione di primo grado. Essa, per quanto interessa in questa sede, riconosceva che la scrittura del 26 giugno 1993, con la quale le parti si erano reciprocamente attribuite separate porzioni dell’immobile comune, corrispondenti alle quota di proprietà, giustificava il possesso delle porzioni frazionate, ma non la proprietà. Ciò posto negava che C.M. avesse usucapito la porzione oggetto di attribuzione in suo favore, in quanto il potere di fatto che egli aveva esercitato sulla stessa era pur sempre il possesso del comproprietario.

Per la cassazione della sentenza C.M., Ca.Ma. e C.L.. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostengono che la scrittura del 26 giugno 1993, qualificata anche dalle controparti quale “scrittura privata”, documentava un accordo per la divisione del fabbricato, essendo irrilevante la mancanza di trascrizione, che non escludeva la piena efficacia dell’accordo fra le parti. I ricorrenti sottolineano che C.M., dalla data della scrittura, si era comportato come proprietario della porzione assegnata.

La sentenza è poi oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che la scrittura giustificasse il possesso e non la proprietà delle porzioni frazionate. Si sostiene che, una volta operata la divisione, il possesso esclusivo delle porzioni era stato acquistato in forza di materiale apprensione e non occorreva un atto formale di investitura. Inoltre, la ricostruzione operata dalla Corte d’appello era censurabile anche sotto un profilo diverso. Infatti, nel riconoscere che la scrittura giustificava il possesso e non la proprietà, delle porzioni frazionate, la Corte d’appello aveva considerato la scrittura quale atto non contrattuale. Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte d’appello non ha tenuto conto che le stesse controparti avevano dichiarato di volersi avvalere della scrittura, qualificandola come scrittura privata. Nonostante in appello tale circostanze fosse stata ampiamento dedotta e argomentata, nella sentenza impugnata non c’e’ alcun riferimento alla qualificazione fornita dalle controparte, traducendosi la mancata considerazione nella omissione di dati processuali dedotti dai ricorrenti in appello.

C.D. e S.A. hanno resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il primo motivo è inammissibile. Costituisce principio acquisito che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale; pertanto, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 11254/2018).

Ora, nel caso in esame, i ricorrenti, benché richiamino le norma in materia di interpretazione negoziale, fanno poi discendere l’errore della Corte d’appello dal rilievo che la scrittura del 26 settembre 1993 aveva sicuro carattere negoziale. A tale rilievo, però, è facile replicare che la qualificazione della scrittura privata, quale atto negoziale, non contraddice, né tanto meno rende, per ciò solo, illegittima l’interpretazione di essa data dalla Corte d’appello, quale accordo per la divisione del possesso materiale del bene comune. E’ perfettamente concepibile, infatti, che i comproprietari si accordino per la ripartizione materiale del bene comune, ferma la comproprietà fino alla divisione. Insomma, la qualificazione della intesa, documentata nella scrittura, quale negozio giuridico, non vuol dire necessariamente che i compartecipi avessero inteso con essa operare la divisione. La “divisione di fatto di un bene” è perfettamente compatibile con la permanenza della comproprietà fino alla futura divisione, consensuale o giudiziale (cfr. Cass. n. 3451/1977).

E’ inammissibile anche il secondo motivo, che non denuncia un omesso esame di uno o più fatti, nel senso chiarito da questa Suprema Corte (Cass., S.U., n. 8053/2014; n. 27415/2018), ma la mancata considerazioni di argomentazioni difensive, attinenti pur sempre alla questione interpretativa oggetto del motivo precedente. E’ stato chiarito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 22397/2019; n. 26305/2018). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è fatto decisivo quello la cui considerazione avrebbe giustificato un diverso esito della lite (Cass. n. 27415/2018 cit.). Ora il fatto che i compartecipi avessero fatto richiesta di frazionamento, avessero incaricato un tecnico e avessero dato seguito alla “divisione di fatto”, su cui ancora i ricorrenti insistono con la memoria richiamando la originaria citazione avversaria, è perfettamente compatibile con la interpretazione della scrittura fatta propria dalla sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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