Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37515 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12242-2020 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASERTANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DI STASIO;

– ricorrente –

contro

M.N., GROUPAMA ASSICURAZIONE (GIA’ NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONE SPA), UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2269/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 20/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

E.G., con atto notificato il ***** e ***** ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2269/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, affidando il ricorso a due motivi. M.N., Groupama Ass.ni e Unipol Sai s.p.a., intimati, non hanno svolto difese.

Il Tribunale, in relazione all’incidente stradale di cui è causa, in ragione del quale il ricorrente ha chiesto di essere risarcito, a conferma della pronuncia del giudice di Pace ha ritenuto sussistere il pari concorso di responsabilità tra le due parti coinvolte nel sinistro, sulla base del quale era stata accolta pro quota parte la domanda risarcitoria del ricorrente.

CONSIDERATO

che:

1. In relazione al primo motivo si denuncia violazione e/o errata applicazione dell’art. 2054 c.c., e dell’art. 154C.d.S., comma 1, capo a), in relazione agli artt. 2,3,13,22,27 e 32 Cost., ed artt. 112 e 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per travisamento della motivazione del primo giudice e del principio contenuto nell’art. 2054 c.p.c., in quanto i giudici di merito avrebbero dichiarato il pari concorso delle parti nell’occorso stradale, nonostante la presenza di dichiarazioni testimoniali, sull’assunto che non potesse ritenersi acclarato che il M., alla guida dell’auto antistante, avesse azionato la segnaletica di direzione prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra, né potesse essere al contempo assunto che l’ E., sopraggiungente alla guida della propria vettura, avesse tenuto un comportamento corretto, rallentando in prossimità della vettura in procinto di effettuare la svolta a sinistra. Non si sarebbe, in tesi, tenuto conto del rapporto dei VVUU e della situazione del luogo in cui è avvenuto l’incidente, in curva e dunque in condizioni di mancanza di visibilità per l’auto sopravveniente; non si sarebbe del pari accertato in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti, considerando la condotta del ricorrente che procedeva regolarmente sulla propria corsia di marcia.

2. In relazione al secondo motivo si denuncia violazione e/o errata applicazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione agli artt. 2,3,13,22,27 e 32 Cost., ed artt. 112 e 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, avendo il giudice dichiarato inconferente il richiamo all’efficacia di giudicato della sentenza n. 6581/2010 del Giudice di Pace di Caserta, pur essendo rilevabile d’ufficio e non contestato quanto alla esistenza 3. In relazione ai due motivi si osserva quanto segue.

4. Quanto al primo motivo, è preminente il rilievo che si tratta di censure di merito del tutto insindacabili (Cass. sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018 (Rv. 649340 – 01).

5. In tema di sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

6. Quanto al secondo motivo si profila, inoltre, il vizio di inammissibilità per manifesta infondatezza del motivo ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto il giudicato esterno invocato dal ricorrente, come correttamente argomentato dal giudice del merito, non poteva essere considerato dal giudice, mancando l’attestazione di cancelleria circa il passaggio in giudicato della sentenza, e ciò in base a un consolidato indirizzo della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 20974 del 2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 6024 del 09/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21469 del 19/09/2013).

7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese, con raddoppio del Contributo Unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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