Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37516 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24862-2019 proposto da:

G.R.G., V.L., C.S., F.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONARRIGO, rappresentati e difesi dall’avvocato GAZZARA ANTONINO;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 55/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

RITENUTO

che:

i dottori G.R.G., C.S., F.V. e V.L. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, i Ministeri indicati in epigrafe e l’Università degli studi di Messina, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione; che si costituirono in giudizio le parti convenute, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda;

che il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite;

che la pronuncia è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 24 gennaio 2019, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Messina propongono ricorso i dottori G.R.G., C.S., F.V. e V.L. con unico atto affidato ad un solo motivo; che resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli altri Ministeri di cui in epigrafe e l’Università di Messina con un unico controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

che:

i ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dai medesimi e dal difensore avv. Antonino Gazzara;

che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le relative spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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