LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25764-2019 proposto da:
S.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI PIGORINI 6, INT. 7, presso lo studio dell’avvocato ANGELA SAULLE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE RACALBUTO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI S.P.A., EX GRUPPO FONDIARIA SAI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 285/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. S.Y. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Agrigento, l’Unipolsai SAI s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui patiti in un incidente stradale nel quale, mentre era alla guida della propria moto, era stato urtato dalla vettura condotta da un automobilista rimasto non identificato.
Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, fatta espletare una c.t.u. e sentiti alcuni testimoni, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 13 febbraio 2019, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre S.Y. con atto affidato a cinque motivi.
L’Unipolsai SAI s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), travisamento della prova per omessa valutazione della dichiarazione resa ai Carabinieri di ***** dal teste A., oltre a carenza di motivazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), travisamento della prova per erronea e falsa interpretazione della dichiarazione testimoniale resa dal teste A., oltre a carenza di motivazione.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), travisamento della prova per erronea e falsa interpretazione della dichiarazione testimoniale resa dal teste G., oltre a carenza di motivazione.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), travisamento della prova per erronea e falsa interpretazione della certificazione rilasciata dall’ospedale di ***** in occasione del sinistro, oltre a carenza di motivazione.
5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), travisamento della prova per inesistenza di una contravvenzione per eccesso di velocità, contraddittorietà del verbale dei Carabinieri e carenza di motivazione. Le censure contestano la valutazione delle prove compiuta dalla sentenza impugnata e, in particolare, l’erronea valutazione delle testimonianze, del verbale dei Carabinieri e del referto di pronto soccorso rilasciato dall’ospedale in occasione del ricovero dello S. dopo l’incidente.
6. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione tra loro esistente, sono tutti inammissibili, per una serie di concorrenti ragioni.
6.1. Rileva la Corte, innanzitutto, che il ricorso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6) c.p.c.; esso, infatti, non contiene un’effettiva esposizione sommaria dei fatti di causa e fa continui riferimenti ad atti e documenti dei giudizi di merito senza specificare né dove né come essi siano stati messi effettivamente a disposizione del Collegio giudicante.
6.2. Tanto premesso in via generale, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l’ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).
Nella specie la Corte d’appello, con un accertamento motivato in modo congruo e privo di vizi logici, ha rilevato che dal referto del pronto soccorso risultava che lo stesso S. aveva detto che l’incidente era avvenuto senza coinvolgimento di terzi ed ha considerato non attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni A. (terzo trasportato) e G.; il primo perché del tutto impreciso ed il secondo perché non presente sul luogo dei fatti in base, secondo quanto emergeva dal rapporto dei Carabinieri. A ciò doveva essere aggiunta la mancata produzione, da parte dell’appellante, delle fotografie della moto incidentata.
A fronte di questa ricostruzione il ricorrente, mentre ribadisce una serie di considerazioni in punto di fatto già ritenute non credibili dai due giudici di merito, insiste nel sollecitare la Corte ad un nuovo e non consentito esame delle prove; si tratta, in definitiva, di un insieme di censure che tendono a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente.
7. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021