Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37518 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25889-2019 proposto da:

B.D. e T.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentati e difesi dall’avvocato MATTEO DI PEDE;

– ricorrenti –

contro

BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI SOLINAS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 979/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La Banca di credito cooperativo di *****, poi divenuta Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, i coniugi B.D. e T.B. chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto del ***** col quale i convenuti avevano conferito in fondo patrimoniale, per fare fronte ai bisogni della loro famiglia, un immobile del quale erano proprietari in ragione di metà per ciascuno.

A sostegno della domanda la Banca espose che i convenuti si erano resi fideiussori, verso la parte attrice, delle obbligazioni assunte dalla Arte bagno veneta s.r.l.; società, quest’ultima, nei confronti della quale la Banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e che era stata poi dichiarata fallita.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dai coniugi soccombenti e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12 marzo 2019, ha rigettato il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorrono B.D. e T.B. con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la Banca ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione ad una presunta errata valutazione delle prove.

Sostengono i ricorrenti, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe ritenuto, senza completa valutazione delle prove, l’insufficienza del patrimonio residuo dei coniugi ai fini di soddisfare le ragioni della creditrice; ed avrebbe poi affermato erroneamente che le entrate derivanti dalla liquidazione del patrimonio della società *****, poi fallita, erano state insufficienti ad estinguere il credito della Banca attrice.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

1.2. Giova premettere che questa Corte, con insegnamento costante, ha affermato che l’azione revocatoria ordinaria (rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali). Ne consegue che, con riguardo alla posizione del fideiussore (i cui atti dispositivi sono senz’altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio de quo), l’acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. dolosa preordinazione (sentenze 22 gennaio 1999, n. 591, 15 febbraio 2011, n. 3676, ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20376).

Costituisce, poi, giurisprudenza consolidata quella per cui l’azione revocatoria non presuppone, per la sua esperibilità, la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche solo la sua diminuzione, in modo da rendere più difficile il soddisfacimento del credito (sentenza 3 febbraio 2015, n. 1902).

1.3. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, affermando, tra l’altro, che la Banca aveva aggredito anche altri beni immobili degli appellanti, ma che quei beni erano già gravati da altre ipoteche; mentre solo l’immobile destinato al fondo patrimoniale era privo di ipoteche giudiziali Per cui la costituzione del fondo patrimoniale aveva comunque ridotto la garanzia patrimoniale del creditore. La sentenza ha poi aggiunto che la liquidazione concorsuale del patrimonio della società fallita non aveva reso entrate sufficienti ad estinguere il credito della Banca.

A fronte di tali argomenti i ricorrenti, prospettando una violazione di legge che e’, in effetti, una censura di vizio di motivazione, finiscono in modo palese per sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito; né il ricorso pone alcuna ulteriore censura di violazione di legge. Il tutto senza contare le numerose ragioni di inammissibilità poste in luce nel controricorso e relative alla violazione del principio di autosufficienza.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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