LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26451-2019 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI RE DI ROMA, 52, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SPANO’, rappresentato e difeso dall’avvocato PLACIDO MINEO;
– ricorrente –
contro
K.D.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO LI ROSI;
– controricorrente –
contro
C.M.C. CENTRO DI MEDICINA CATANESE S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 310/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 12/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Catania, accogliendo la domanda risarcitoria proposta da T.R., in proprio e quale erede della coniuge P.M., a titolo di responsabilità sanitaria per un intervento di protesi dell’anca, nei confronti del Centro di medicina catanese s.r.l. e del Dott. K.D.M., li condannò in solido al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 165.772,56, rigettando la domanda di manleva che i convenuti avevano proposto nei confronti dell’AXA Assicurazioni.
2. La pronuncia è stata impugnata dal Centro di medicina catanese e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 12 febbraio 2019, in parziale accoglimento del gravame, ha ridotto la condanna alla minore somma di Euro 45.373,67, confermando nel resto la sentenza del Tribunale e regolando le spese dei due gradi.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso T.R. con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste il Dott. K.D.M. con controricorso.
Il Centro di medicina catanese s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che la sentenza in esame avrebbe erroneamente ritenuto che la pronuncia di primo grado fosse affetta da ultrapetizione.
1.1. Il motivo è parzialmente fondato, nei sensi che si vanno adesso a chiarire.
La sentenza impugnata, accogliendo il secondo motivo di gravame, ha ravvisato il vizio di ultrapetizione nel fatto che il Tribunale aveva condannato la casa di cura ed il sanitario operante sia per l’errore professionale commesso nello svolgimento dell’intervento di protesi sia per la violazione del dovere di informazione nei confronti della paziente, la quale non era stata messa in condizioni di effettuare una scelta consapevole in ordine all’intervento giudicato come urgente.
La Corte catanese ha ritenuto che dovesse essere risarcito il solo danno iatrogeno, con una percentuale di invalidità tra il 10 ed il 15 per cento, mentre non poteva essere risarcito il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, che il T. non aveva fatto oggetto della sua domanda in primo grado.
1.2. A fronte di tale motivazione, la censura è infondata nella parte in cui lamenta che la Corte di merito avrebbe deciso in violazione del principio di ultrapetizione, perché le considerazioni, sul punto del tutto generiche, contenute nel ricorso non sono sufficienti a dimostrare che la domanda di risarcimento dei danni da lesione del diritto all’autodeterminazione fosse stata effettivamente posta. Per cui la sentenza impugnata e’, sotto questo profilo, esente da critiche.
Il ricorso, però, coglie nel segno là dove osserva (v. p. 5, ultimo capoverso) che la sentenza impugnata avrebbe decurtato in misura notevole l’entità del danno da liquidare senza fornire alcuna appagante motivazione. Questa censura è fondata, perché la Corte etnea si è limitata ad affermare, senza un preciso riferimento ai dati di causa, che al fatto in questione doveva ricollegarsi un’invalidità permanente nella “misura media del 12,5 per cento”, così pervenendo ad una riduzione dell’importo liquidato senza che vi sia una specifica e chiara motivazione del perché sia stata raggiunta questa conclusione. La sentenza ha dato atto che gli appellanti avevano sollecitato una riduzione del danno da liquidare, sul rilievo che ad una percentuale di invalidità pari al 12,5 per cento avrebbe potuto fare seguito “un indennizzo di soli Euro 52.577” (sentenza, p. 6). Mentre la Corte d’appello, a fronte di un’identica percentuale di invalidità, ha liquidato una somma di molto minore (Euro 27.418), senza chiarirne le ragioni e le modalità di calcolo.
Entro questi limiti il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza nella parte in cui non ha dato conto delle ragioni della decurtazione.
2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione personale, la quale provvederà ad un nuovo esame dell’appello sotto il limitato profilo qui evidenziato.
Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021