LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17547-2020 proposto da:
N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 612, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA IANNUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO IMBIMBO;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ALDO DEL FORNO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO PANZOLINI e PAOLO SANTUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2180/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 21/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. L’avv. N.G. ottenne dal Giudice di pace di Cervinara vari decreti ingiuntivi (nella specie, trentatre’), ciascuno per la somma di Euro 2,80, nell’ambito di un contenzioso seriale, nei confronti di Poste Italiane s.p.a., relativi alla debenza o meno del compenso per la comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
A sostegno del ricorso rilevò che Poste Italiane s.p.a. aveva eseguito, dietro suo impulso, la notificazione di atti a persone giuridiche, rimettendogli poi la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), con obbligo di versamento del relativo importo, che l’avv. N. riteneva non essere da lui dovuto, e perciò indebito.
Avverso i decreti ingiuntivi emessi a tale titolo si oppose la Poste Italiane s.p.a. e il Giudice di pace di Cervinara accolse l’opposizione limitatamente all’addebito degli interessi, mantenendo però inalterata la condanna della società opponente al pagamento della somma portata da ciascun decreto ingiuntivo, e condannò Poste italiane s.p.a. al pagamento delle spese, liquidate in Euro 181,50 per ogni singolo decreto ingiuntivo.
2. La pronuncia è stata impugnata da Poste Italiane s.p.a. e il Tribunale di Avellino, con sentenza del 21 novembre 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha accolto l’opposizione, ha revocato tutti i decreti ingiuntivi opposti, ha rigettato le domande dell’avv. N. e l’ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato il Tribunale che, a norma dell’art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890, la spedizione della lettera raccomandata (CAN) di cui si discute è obbligatoria tanto nel caso in cui la notifica sia diretta ad una persona fisica quanto che sia diretta ad una persona giuridica. In quest’ultima ipotesi, se la notifica è eseguita a mani del legale rappresentante, la CAN non è necessaria, mentre lo è in caso di notifica a persona diversa dal legale rappresentante. All’agente postale, quindi, non poteva, secondo il Tribunale, essere imputato alcun comportamento tale da determinare un indebito arricchimento a carico della società Poste italiane.
Da tanto conseguiva che l’opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere accolta, con revoca di tutti i decreti emessi.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso l’avv. N. con atto affidato ad un motivo.
Resiste la Poste Italiane s.p.a. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 2-quater, (rectius: del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche, nella L. n. 31 del 2008).
Sostiene il ricorrente che la norma ora richiamata, letta in collegamento con l’art. 145 c.p.c., imporrebbe di considerare come perfezionate, nella specie, le notifiche a mezzo posta alle persone giuridiche, posto che il destinatario è da identificare non solo nel legale rappresentante di queste, ma anche con la persona addetta al servizio del destinatario. Poiché, quindi, le notifiche erano da ritenere regolari, l’agente postale non avrebbe dovuto inviare al ricorrente, con spese a suo carico, la c.d. comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A sostegno della sua tesi, il ricorrente invoca, tra l’altro, il precedente costituito dall’ordinanza 26 maggio 2020, n. 9878, di questa Corte.
1.1. Il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.
Osserva la Corte, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6); il ricorso, infatti, da un lato non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa tale da mettere la Corte in condizioni di comprendere con precisione come si sia svolta la vicenda processuale; dall’altro, fa riferimento ad atti – in particolare l’asserito perfezionamento di notifiche in favore di persone giuridiche – senza aggiungere alcuna spiegazione che meglio dia conto dell’accaduto.
Oltre a ciò, il ricorso è inammissibile perché non considera, alla luce della precedente giurisprudenza di questa Corte, che in caso di notifica a mezzo posta il rapporto si instaura tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest’ultimo (sentenze 18 febbraio 2015, n. 3261, e ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3292). Ne consegue che la domanda non poteva essere proposta nei confronti della società Poste italiane.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021