LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30043-2020 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORESTE TOMMASINI 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PROTA, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO MARIO FASULO;
– ricorrente –
contro
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIUSEPPE D’AGOSTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA OBOE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2293/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello di Venezia, nella causa di divisione giudiziale fra i coniugi separati P.E. e S.L., nel confermare l’assegnazione dell’immobile, già adito a residenza familiare, alla S., ha ridotto il conguaglio dovuto dall’assegnataria, il tutto dopo avere disatteso l’istanza di aggiornamento del valore di stima, proposta dalla stessa S..
Per la cassazione della sentenza la S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
P.E. ha resistito con controricorso.
La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente censura la decisione perché la Corte d’appello non ha aggiornato il valore di stima dell’immobile oggetto di divisione. Si sostiene che, per questa parte, la decisione è in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in sede di divisione giudiziale, i beni debbono essere considerati per il loro valore al tempo della stessa divisione.
Il motivo è inammissibile. La corte d’appello non ha omesso di dar corso all’aggiornamento del valore di stima in via di principio, ma perché la condividente, nel formulare la richiesta, non aveva dedotto alcun fatto idoneo a giustificare la necessità della revisione.
Questa Corte ha chiarito che il principio che il giudice, in sede di divisione, deve procedere anche d’ufficio all’aggiornamento del valore di stima, qualora questo non sia più attuale al momento della decisione, non dispensa il condividente interessato da uno specifico onere di allegazione (Cass. n. 10642 del 2010; Cass. n. 29733 dek 2017).
Le considerazioni della sentenza impugnata, pertanto, non rilevano alcun errore nell’applicazione delle norme di cui è denunciata la violazione. Esse, pertanto, sono incensurabili in questa sede.
E’ del pari inammissibile il secondo motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1116,718,720 e 728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La esposizione del motivo, infatti, si esaurisce nel richiamo di norme e principi giurisprudenziali in via astratta, in assenza di qualsiasi indicazione in ordine all’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nella loro applicazione. “In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione” (Cass. n. 4905 del 2020; n. S.U., Cass. n. 23745 del 2020).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021