LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7547-2019 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1026/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 12 settembre 2018, la Corte d’appello di Roma accertava l’inefficacia del precetto intimato e della conseguente azione esecutiva promossa da M.S. nei confronti del M.I.U.R. per l’importo eccedente la somma di Euro 1.343,79, oltre interessi legali dalla notifica del precetto: così riformando la sentenza di primo grado di inammissibilità dell’azione esecutiva suddetta, in accoglimento dell’opposizione del Ministero;
2. essa riteneva infatti l’inidoneità del titolo (sentenza del Tribunale di Roma n. 6836/2009, in giudicato) a fondamento dell’esecuzione promossa dalla lavoratrice per la complessiva somma di Euro 67.348,17 (di cui Euro 53.236,33 in linea capitale a titolo di differenze retributive per equiparazione con il trattamento economico del personale con qualifica di ispettore generale), esso non quantificando gli importi dovuti alla lavoratrice, né fornendo elementi idonei alla loro determinazione;
3. la Corte territoriale ravvisava la spettanza del solo importo suindicato, pari alla differenza di quanto maturato, in base al primo titolo posto in esecuzione (sentenza del Tribunale di Roma n. 10714/2006, in giudicato) e alla C.t.u. disposta;
4. con atto notificato l’8 marzo 2019, la lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi, cui il M.I.U.R. resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. la ricorrente deduce violazione dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, per la determinazione del credito posto in esecuzione in virtù dell’integrazione del titolo esecutivo (giudicato del Tribunale di Roma n. 6836/2009) con le risultanze del ricorso (integralmente trascritto), interamente accolto dalla sentenza suddetta (primo motivo);
2. esso è inammissibile;
3. secondo insegnamento ormai consolidato di questa Corte, è ben possibile procedere all’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio: chiarita, peraltro, la spettanza al giudice di merito della valutazione della rilevanza e idoneità di tali fonti d’integrazione extratestuale dell’accertamento contenuto nel titolo (Cass. s.u. 2 luglio 2012, n. 11066; Cass. 1 ottobre 2015, n. 19641; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26567; Cass. 5 giugno 2020, n. 10806);
3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale non ha messo in discussione la validità di questi principi, nel senso che non ha escluso in astratto la possibilità di interpretare il titolo esecutivo attraverso dati extratestuali, bensì ha interpretato il titolo esecutivo in questione (sentenza del Tribunale di Roma n. 10714/2006, in giudicato), con argomentazione congrua, nel senso di ritenerlo manchevole di una quantificazione della somma dovuta alla lavoratrice, neppure facendo cenno al conteggio da lei predisposto, né indicando elementi idonei a consentirne la determinazione (così al secondo e all’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza);
la Corte, pertanto, non è incorsa in alcuna violazione di legge;
né il procedimento interpretativo al riguardo seguito è stato censurato, in quanto eventualmente affetto da vizi logici o giuridici, dalla ricorrente ed è pertanto insindacabile nell’odierna sede di legittimità (Cass. 5 settembre 2002, n. 12901; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3857; Cass. 23 maggio 2006, n. 12117; Cass. 28 giugno 2010, n. 15395);
4. la ricorrente deduce poi violazione dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, per erronea ammissione di C.t.u. contabile per la determinazione delle differenze retributive rivendicate, in quanto già contenuta nel giudizio definito con il titolo esecutivo azionato (secondo motivo);
5. anch’esso è inammissibile;
6. ciò discende coerentemente dall’interpretazione del titolo esecutivo della Corte territoriale, ribadita altresì la spettanza del giudizio sulla necessità ed utilità del ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, in quanto mezzo istruttorio (e non prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326), pertanto rientrante nel suo potere discrezionale, con decisione di regola incensurabile nel giudizio di legittimità, se non nei ristretti limiti posti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 23 marzo 2017, n. 7472);
7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021