LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8324-2020 proposto da:
A.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LIMBLICI GIUSEPPE, DI FRANCESCO OLINDO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CIACCI PATRIZIA, MASSA MANUELA, PULLI CLEMENTINA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 2134/2018 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il 19/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 18.9.19, il tribunale di Agrigento ha omologato il riconoscimento dell’assegno di invalidità in favore della ricorrente con decorrenza dal 12.9.17 e condannato l’INPS al pagamento di Euro 920 a titolo di spese legali.
Avverso tale decreto ricorre l’assistita con un motivo in ordine alla liquidazione delle spese. L’INPS resiste con controricorso.
Il motivo è manifestamente infondato, essendo state liquidate le spese nei minimi di legge.
Come ripetutamente affermato da questa Corte (tra le tante Cass. sez. VI-L n. 22246 del 2019), ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, 2 RG. n. 9878/2018 se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n, 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di C 270,00 per studio della controversia, C 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed C 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell’art. 4, D.M. n. 55/2014).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021