LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15066-2020 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato MORANDI ESTER FERRARI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA, CIACCI PATRIZIA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1324/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata l’01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 1.10.19, il tribunale di Velletri ha rigettato il ricorso in opposizione ad accertamento tecnico preventivo (ATP), ritenendo corretto l’accertamento negativo del possesso da parte dell’assistita in epigrafe delle condizioni sanitarie per beneficiare dell’assegno di invalidità (essendo stata riscontrata solo una condizione di handcap grave con il 70% di invalidità).
Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per due motivi, lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento delle condizioni di handicap grave e di esenzione ticket, nonché la mancata considerazione dell’aggravamento documentato in atti su cui pure il giudice non si è pronunciato. L’INPS è rimasto intimato.
Il primo motivo è manifestamente fondato in ragione della omessa pronuncia su domanda proposta di ricoscimento del requisito sanitario di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 (status di handicap grave) e di una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% utile ai fini della concessione dei benefici socio sanitari di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 5, comma 4 della (esenzione dal pagamento del ticket sanitario).
Il secondo motivo è manifestamente fondato: l’art. 149 disp. att. c.p.c. impone di tener conto degli aggravamenti del quadro clinico sopravvenuti in corso di causa.
Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019, Rv. 655884 – 01) che la previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell’art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l’aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Nella specie, trattandosi di patologie e compromissioni funzionali successive al deposito della consulenza tecnica e probanti un quadro clinico grave non considerato dal ctu, trova applicazione l’art. 149 disp. att. c.p.c..
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021