Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3755 del 12/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6021-2019 proposto da:

SCUDERIA ETRURIA SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 206, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA MERCATI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO LA FERLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1435/8/2018 della COMMISSIONI’, TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che:

la s.c. a r.l. “SOCIETA’ SCUDERIA ETRURIA” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Toscana, che ha respinto il suo appello avverso una decisione della CTP di Arezzo, di rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRES, IRAP ed IVA 2011, con il quale erano state recuperate a tassazione somme riferite a due fatture di sponsorizzazioni, emesse nei suoi confronti dalla s.r.l. “SPONSPORT”, ritenuta “cartiera”, siccome priva di struttura organizzativa.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta nullità del procedimento per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nella specie non sarebbe stata instaurata la preliminare procedura del contraddittorio preventivo, almeno con riferimento al recupero dell’IVA, trattandosi di tributo armonizzato, per il quale era obbligatoria la preventiva attivazione della procedura del contraddittorio preventivo; e detta mancata attivazione era idonea a porre nel nulla l’intero procedimento accertativo;

che, con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che avevano formato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTP aveva verificato e riconosciuto l’esistenza delle operazioni di sponsorizzazioni e, sul punto, la CTR non si era pronunciata; inoltre la CTR neppure si era pronunciata che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che la società ricorrente, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo essa aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 136 del 2018, e per avere, inoltre, corrisposto la prima rata di quanto dovuto; che va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472