LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 18717 del 2020 promosso da:
D.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco De Leonardis, e Luca Di Felice, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25;
– controricorrente –
e nei confronti di:
REGIONE PUGLIA;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte dei Conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, n. 216/2019, depositata in segreteria il 7 novembre 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.
FATTI DI CAUSA
1. – La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei Conti, con sentenza in data 17 maggio 2017, ha condannato l’ing. D.F., nella sua qualità di dirigente del settore trasporti della Regione Puglia, al pagamento, in favore della Regione, della somma di Euro 288.283,96, per avere espletato cinque incarichi ex-traistituzionali negli anni 2006-2009 in assenza della prescritta autorizzazione.
2. – La Corte dei Conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 7 novembre 2019, ha rigettato l’appello del D..
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte dei Conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, il D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 luglio 2020, sulla base di un motivo.
Ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale presso la Corte dei conti, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti.
La Regione Puglia è rimasta intimata.
4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato, in data 20 aprile 2021, un atto di rinuncia al ricorso, previamente notificato, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il ricorrente ha anche prodotto, in prossimità della Camera di consiglio, una memoria, con la quale ha rappresentato che la rinuncia poggia su una proposta di accordo transattivo con la Regione, non ancora sottoscritto a causa di ritardi amministrativi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Successivamente alla proposizione dell’impugnazione per cassazione, l’ing. D.F. ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non avervi più interesse.
La dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente notificata e depositata in cancelleria.
2. – Sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo.
A tale esito non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
Per costante giurisprudenza, infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140).
3. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore generale della Corte dei Conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale, e neppure nei confronti della Regione Puglia, essendo questa rimasta intimata.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021