Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37553 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27009-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA VITA, D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, SGROI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

S.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE, D’ORO, 110, presso lo studio dell’avvocato MANCINI LINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 351/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CALAFIORE DANIELA.

RILEVATO

Che:

con sentenza depositata il 10 maggio 2019, la Corte d’appello di Palermo, rigettando l’impugnazione dell’INPS ha confermato la pronuncia di primo grado, la quale rigettata l’eccezione di prescrizione dei contributi pretesi, aveva dichiarato l’avvocato S.M.L. non tenuta al versamento di alcuna contribuzione alla gestione separata con riferimento ai redditi prodotti quale lavoratore autonomo nell’anno 2009;

la Corte, in particolare, ha ritenuto che, essendo la avvocata tenuta al pagamento del contributo integrativo, la sua iscrizione alla gestione separata doveva essere esclusa in ragione del disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), il quale, nell’interpretare autenticamente la disposizione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, aveva precisato che erano tenuti all’iscrizione coloro che avessero effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di categoria, restando in contrario irrilevante la circostanza che il professionista non avesse potuto iscriversi alla Cassa Forense in ragione del mancato superamento della soglia di reddito prevista;

Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, con un unico motivo di censura; S.M.L. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo del ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 242 del 2012, art. 21, comma 10, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata per avvocati che svolgono attività autonoma libero professionale e che non sono tenuti all’iscrizione alla Cassa forense;

il motivo è fondato;

questa Corte ha precisato che “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 32508 del 2018);

si è pure chiarito, in relazione alle difese ulteriori articolate dalla controricorrente in memoria (Cass. n. 5826/2021) a proposito degli ingegneri e gli architetti, ma con osservazione che vale anche per gli avvocati e per i professionisti, che non possano iscriversi alla cassa di riferimento, fermi restando gli argomenti già spesi al riguardo da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, cit., che se la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com’e’ noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), avesse delineato, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito, non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sarebbe stato sufficiente che il legislatore, nel dettare, al cit. D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, la norma di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, stabilisse che l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata sussiste “esclusivamente per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali”;

tuttavia, non è soltanto questa la prescrizione contenuta nel cit. D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12: com’e’ noto, esso stabilisce altresì che l’iscrizione alla Gestione separata è dovuta anche per i “soggetti che svolgono (…) attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11”, ossia agli enti della categoria professionale di appartenenza. Ed è precisamente tale aggiunta a indurre a ritenere che ciò che taluna dottrina ha ricostruito nei termini di una relazione di alternatività tra Gestione separata e casse professionali debba invece essere strutturata in termini di complementarità e dunque che anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi possa sussistere un obbligo di iscrizione alla Gestione separata: posto infatti che anche costoro possono essere obbligati ad iscriversi alla Gestione quando non effettuino alcun “versamento contributivo” agli enti di categoria, diventa evidente che il rigido riparto di competenze presupposto tra Gestione separata e casse professionali si rivela in realtà sfornito di base normativa e la questione diventa piuttosto quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, che a sua volta è questione che non può essere risolta se non volgendosi all’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, più volte cit..

né contrari argomenti possono desumersi dai lavori preparatori al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, dove pure è dato leggere che il fine della norma d’interpretazione autentica sarebbe quello di rendere soggetti all’iscrizione presso la Gestione separata soltanto “coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”: è infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ai lavori preparatori può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, che trova un limite nel fatto che la volontà da essi risultante non può mai sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore, intesa come voluntas legis, ossia come volontà oggettiva della norma, e per ciò distinta dalla voluntas legislatoris, ossia dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (così, tra le tante, Cass. nn. 937 del 1975, 3276 del 1979, 2454 del 1983, 3550 del 1988, 4117 del 1995, 5375 del 2001);

alla luce di quanto sin qui riferito, è evidente che non assume rilievo la circostanza della pendenza della questione di costituzionalità indicate in memoria dalla controricorrente;

quanto poi alla questione della prescrizione, rilevabile d’ufficio trattandosi di obbligo contributivo, deve rilevarsi che la relativa deduzione, seppure astrattamente fondata, non è nel caso di specie concretamente rilevante atteso che sulla questione della prescrizione dei contributi pretesi, come riferisce la sentenza impugnata, il primo giudice si era pronunciato espressamente rigettando l’eccezione di prescrizione e tale capo della sentenza non ha formato oggetto di impugnazione da parte dell’attuale controricorrente (in tal senso Cass. 24658/2017; SS.UU. 11799/2017), per cui sul punto si è formato il giudicato interno che è ostativo al rilievo d’ufficio della prescrizione dei contributi (Cass. n. 8439/2021);

il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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