Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37570 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29214/2017 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 13, presso lo studio dell’avvocato Viola Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bonavitacola Sabrina, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 3, presso lo studio dell’avvocato Remiddi Laura, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fasulo Sabrina, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2838/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che c’e’ accettazione contestuale di controparte; che le spese del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER INTERVENUTA RINUNCIA.

Compensa spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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