Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.37576 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 16236/2020 proposto da:

J.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Ennio Cerio, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di CAMPOBASSO, depositato il 7 maggio 2020, nel procedimento n. 1704/2019 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/10/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

Con decreto del 7 maggio 2020, il Tribunale di Campobasso ha respinto la domanda presentata da J.S., nato in *****, di riconoscimento della protezione internazionale, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale. Per la cassazione di tale decreto J.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Il ricorso, chiamato all’udienza camerale del 9 giugno 2021, è stato deciso, a seguito di riconvocazione in via telematica, nella Camera di consiglio dell’11 ottobre 2021.

CONSIDERATO

Che:

1. Deve osservarsi, preliminarmente, che, con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2021, n. 179706, questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 28 e art. 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché all’art. 18, art. 19, p. 2 e art. 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

2. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone che, all’esito della decisione della Corte Costituzionale, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione in via telematica, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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