LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10268-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1031/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 02/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sardegna, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Cagliari, che aveva accolto il ricorso del contribuente P.G. avverso il diniego di rimborso delle ritenute IRPEF 2001 indebitamente operate, per mancata applicazione in suo favore delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 19 TUIR, commi 2 e 4 bis, riferite alle somme aggiuntive corrisposte a titolo di TFR per cessazione anticipata del rapporto di lavoro, a seguito della sentenza della CGCE del 21 luglio 2005, pubblicata il 3 settembre 2005 e confermata con una successiva ordinanza del 16 gennaio 2008.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, con quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva fatto decorrere il termine perentorio di decadenza dell’istanza di rimborso, pari a mesi 48, dalla data di pubblicazione della sentenza della CGCE n. 207 del 2005 (3 settembre 2005), invece che dalla data in cui la ritenuta era stata operata, non potendo essere legittimamente invocato nella specie la figura del c.d. “overruling”, il quale poteva valere solo per i termini processuali e non per un termine che, come quello in esame, riguardava l’esistenza, la modifica e l’estinzione di un diritto sostanziale; ed il principio del giusto processo, al quale si correlava l’istituto dell’overruling, doveva essere necessariamente contemperato con i principi della certezza dei rapporti giuridici ormai esauriti e del legittimo affidamento dei terzi sulla immodificabilità delle situazioni giuridiche; nella specie la retroattività della sentenza della CGCE incontrava il limite dei rapporti esauriti; non era invero contestato che l’istanza di rimborso era stata presentata dal contribuente il 26 ottobre 2009, con riferimento alle ritenute d’imposta relative al 2001, si che era ormai decorso il termine di decadenza di mesi 48 per la proposizione dell’istanza di rimborso, con conseguente definitività del rapporto giuridico, il quale doveva ritenersi non più riattivabile per effetto della citata sentenza della CGCE;
che l’intimato non si è costituito;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22345 del 2018; Cass. SS.UU. n. 13676 del 2014), il termine di decadenza di mesi 48, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per chiedere il rimborso di imposte pagate in eccesso, decorre dalla data del versamento, in caso di versamenti diretti, ovvero dalla data in cui la ritenuta è stata operata, in caso di somme assoggettate, come nella specie, a ritenuta alla fonte; ed opera anche qualora l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della CGCE; invero l’efficacia retroattiva di detta pronuncia, analoga a quella che assiste quelle di declaratoria di illegittimità costituzionale, incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, istituti questi ultimi posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche; pertanto il termine per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un’imposta, che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della CGCE, decorre dalla data del versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne abbia sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario; d’altra parte nella specie non si è verificata l’espunzione di una norma impositiva dall’ordinamento, ma la diversa ipotesi di una sentenza della CGCE, che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva (non più alle sole donne, ma anche agli uomini); il che consente di escludere che, nella specie, sussistano i presupposti per cui il chiesto rimborso possa qualificarsi come indebito oggettivo di diritto comune;
che, infine, non si ritengono invocabili nella specie i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling, per giustificare la decorrenza del citato termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data di pronuncia della CGCE, piuttosto che da quella in cui è stata operata la ritenuta, sia perchè non si verte nella specifica materia delle norme processuali, nella quale potrebbe trovare applicazione la disciplina protettiva dell’affidamento, in cui si sostanzia la figura dell’overruling; sia alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogenti in materia di entrate tributarie, le quali resterebbero certamente vulnerate dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti;
che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto accolto;
che la sentenza impugnata va quindi cassata, e, potendosi decidere la causa nel merito, non essendo necessarie ulteriori indagini di merito, va respinta la domanda iniziale proposta dal contribuente, con compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e condanna del contribuente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge la domanda iniziale del contribuente, con compensazione integrale delle spese del merito e condanna del contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, quantificate in Euro 1.200,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021