LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 2873 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da:
F.L. (C.F.: *****), rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Briamonte (C.F.: BRM MHL 77R13 L219X) e Paolo Grande (C.F.: GRN PLA 63C29 F205K);
– ricorrente –
nei confronti di:
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l. in concordato preventivo (C.F.: *****), in persona del funzionario rappresentante C.D.;
rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini (C.F.: ZPP NDR 65P15 H501F), Vincenzo Di Vilio (C.F.: DVL VCN 78M05 F839T) e Fabio Di Cagno (C.F.: DCG FBA 53R28 A662W);
– resistente –
nonché
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, (C.F.: *****), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore;
R.M.E. (C.F.: *****);
L.R.R. (C.F.: *****);
F.G. (C.F.: *****);
CHUBB EUROPEAN GROUP LTD – R.G.I. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
F.V. & S.A.S. DI V.A. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bari nel procedimento iscritto al n. 13362-1 dell’anno 2017 in data 18 dicembre 2020;
lette le conclusioni scritte del P.G., in persona della Dott. ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del regolamento;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., ottenuta dal Tribunale di Bari l’autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo i beni di F.L., ha promosso davanti al Tribunale di Torino diversi procedimenti di attuazione del sequestro, presso i terzi Intesa Sanpaolo S.p.A. e Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., in relazione a due polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal debitore.
Quest’ultimo, avendo proposto senza esito opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., davanti al Tribunale di Torino, per far valere l’impignorabilità dei crediti derivanti dalle polizze assicurative indicate, ha successivamente richiesto al giudice del Tribunale di Bari, davanti al quale era stato frattanto promosso il giudizio di merito, ai sensi degli artt. 669 decies e 669 duodecies c.p.c., di accertare e dichiarare l’insequestrabilità ed impignorabilità delle polizze assoggettate al sequestro, “anche disponendo la modifica, l’integrazione e/o la revoca in parte qua dei provvedimenti di sequestro emessi dal Tribunale di Bari…”.
Il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile tale istanza. Avverso la relativa ordinanza il F. propone ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c..
Ha resistito con memoria scritta Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. in concordato preventivo.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il presente regolamento di competenza è inammissibile. Come condivisibilmente osservato dal P.G., il provvedimento impugnato non è qualificabile come pronuncia sulla competenza e, quindi, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c..
Il giudice della causa di merito (il cui oggetto è costituito dalla pretesa risarcitoria per responsabilità degli organi amministrativi e di controllo della società resistente) si è limitato a dichiarare inammissibili le istanze del convenuto nei confronti del quale era stato autorizzato il sequestro conservativo, volte ad ottenere disposizioni in ordine all’attuazione della misura cautelare concessa ovvero la revoca, modifica o integrazione della stessa, rispettivamente ai sensi degli artt. 669 duodecies e 669 decies c.p.c..
Si tratta di un provvedimento adottato nell’ambito del sub-procedimento cautelare di sequestro, che certamente non ha ad oggetto la competenza cautelare del giudice adito ma semplicemente l’ammissibilità delle istanze proposte dal debitore, in ordine all’attuazione della misura cautelare concessa nei suoi confronti ovvero in ordine alla sua revoca/modifica/integrazione, provvedimento che, come tale, è da ritenersi eventualmente impugnabile con i mezzi previsti nell’ambito della disciplina del procedimento cautelare uniforme, laddove possibile, ma non certo con il regolamento necessario di competenza.
Il giudice davanti al quale pende il giudizio di merito si è infatti limitato a negare la sussistenza dei presupposti per l’adozione di provvedimenti in ordine all’attuazione del sequestro conservativo ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., dal momento che la norma invocata espressamente esclude dal suo ambito di applicazione le misure dei sequestri (prevedendo che per questi ultimi si applichino invece le disposizioni di cui agli artt. 677 e ss. c.p.c.), nonché la sussistenza dei presupposti per la revoca, la modifica o l’integrazione della misura cautelare già concessa, dal momento che la relativa istanza non riguardava il contenuto della misura stessa, ma solo l’oggetto sul quale essa era stata attuata e, quindi, si trattava di una richiesta esorbitante dall’ambito di applicazione della norma richiamata, in questo caso l’art. 669 decies c.p.c..
Neanche l’osservazione contenuta (peraltro in via meramente incidentale) nel provvedimento impugnato, secondo la quale spetta al giudice davanti al quale è stata eseguita la misura cautelare del sequestro conservativo decidere in ordine alle questioni relative alla pignorabilità/sequestrabilità dei beni di fatto assoggettati dal creditore alla misura cautelare, può del resto intendersi come una dichiarazione di incompetenza, trattandosi di una semplice osservazione in diritto, a sostegno della ritenuta inammissibilità delle istanze in concreto avanzate al giudice del merito, con la finalità di chiarire che non sussiste in proposito un vuoto di tutela per il debitore sequestrato, il quale ha sempre la possibilità di proporre l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per dedurre la impignorabilità o l’insequestrabilità dei suddetti beni.
2. Quanto sin qui esposto sarebbe di per sé sufficiente ad escludere l’ammissibilità del regolamento di competenza proposto dal F..
Anche a scopo di completezza espositiva e sistematica, è peraltro opportuno aggiungere che le considerazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato e da ultimo richiamate sono da ritenersi conformi, a giudizio di questa Corte, alla disciplina normativa relativa al sequestro conservativo.
Ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., l’attuazione dei sequestri avviene secondo le modalità indicate dagli artt. 677 e ss. c.p.c..
Per il sequestro conservativo relativo ai beni mobili, l’art. 678 c.p.c., comma 1, prevede espressamente l’applicabilità delle norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (disponendo esclusivamente, in deroga alla disciplina ordinaria, che il giudizio sull’accertamento dell’obbligo del terzo rimanga sospeso fino all’esito del giudizio di merito, salva espressa istanza di accertamento immediato dello stesso terzo pignorato).
Dunque, in questo caso l’attuazione della misura cautelare avviene integralmente nelle forme del processo di esecuzione forzata e non sotto il controllo del giudice della cautela e/o del merito nelle forme semplificate di cui all’art. 669 duodecies c.p.c. (forme del resto escluse, in generale, per tutte le misure cautelari aventi ad oggetto somme di danaro).
Tra le norme previste per il pignoramento presso il debitore o presso terzi, applicabili al sequestro in virtù del richiamo di cui all’art. 678 c.p.c., vi sono certamente anche quelle relative alle opposizioni esecutive e, tra queste, in particolare, quella che prevede la possibilità per il debitore (esecutato e, quindi, sequestrato) di proporre l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per far valere l’impignorabilità (quindi l’insequestrabilità), dei beni assoggettati al vincolo (del pignoramento e, quindi, del sequestro). Non vi è invece alcuna disposizione che impedisca di proporre tale opposizione prima della conversione del sequestro in pignoramento o che imponga la sospensione del relativo giudizio, in attesa dell’esito del giudizio di merito.
Naturalmente, l’opposizione va proposta nelle forme e secondo le ordinarie modalità previste per il processo esecutivo, sia pure con i necessari adattamenti: quindi, con ricorso proposto al giudice davanti al quale è attuato il sequestro, che, adottati eventuali provvedimenti cautelari (sempre che ne sussistano la possibilità e la pratica utilità, oltre che i presupposti di legge), assegnerà comunque il termine per l’instaurazione del giudizio di merito, che si svolgerà a cognizione piena, a prescindere dalle vicende del giudizio di merito che abbia fatto seguito al sequestro.
D’altra parte, l’accertamento della pignorabilità (e, quindi, della sequestrabilità) costituisce oggetto di un giudizio a cognizione piena, secondo la sistematica del processo esecutivo, avendo il legislatore addirittura espressamente previsto che ad esso si applichi il regime delle cd. opposizioni di merito, cioè dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.;
e, invero, la pienezza della cognizione deve essere garantita anche in vista della futura possibile conversione del sequestro in pignoramento.
Ciò costituisce ulteriore conferma dell’assunto per cui le relative questioni non possono ritenersi proponibili nell’ambito del procedimento cautelare, al quale sono per definizione estranei gli accertamenti a cognizione piena (né potrebbe, evidentemente, ritenersi proponibile, direttamente davanti al giudice del merito della controversia in vista della quale è stato autorizzato il sequestro conservativo, una vera e propria opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.).
Agli indicati principi di diritto (che trovano peraltro conferma nella prassi e nelle stesse fattispecie venute all’esame di questa Corte, in cui sono state ritenute ammissibili le opposizioni esecutive davanti al giudice dell’attuazione del sequestro, finanche con l’esclusione della possibilità di esperire il regolamento di competenza: cfr. ad es. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21255 del 08/10/2014, Rv. 632837 – 01), ad avviso di questa Corte, occorre senz’altro dare seguito (e ciò anche al di là di eventuali precedenti remoti ed isolati che possano apparire in qualche modo dissonanti).
3. Il ricorso per regolamento di competenza è dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’andamento della complessiva vicenda processuale e dell’incertezza interpretativa in ordine ad alcune delle questioni di diritto implicate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza;
– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021