Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3759 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15123-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EB FAMILY SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9767/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, che ha dichiarato inammissibile, siccome generico e non sorretto da specifiche censure, l’appello proposto avverso una decisione della CTP di Salerno, di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente s.r.l. “E.B. FAMILY” avverso un avviso di accertamento per IRES ed altro anno 2009.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile il suo appello, siccome generico e non sorretto da specifiche censure; invero, in materia tributaria, l’appello era disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e non trovava applicazione l’art. 342 c.p.c., così come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012; nella specie, la CTP aveva accolto la tesi della società contribuente, ritenendo corretta l’annotazione della variazione in diminuzione del proprio reddito 2009, in quanto i relativi importi sarebbero stati adeguatamente documentati in bilancio nella classe “proventi straordinari”, quali crediti a cui i soci avevano rinunciato; nell’atto di appello essa Agenzia delle entrate aveva censurato quanto sostenuto dalla CTP, in quanto in sede contabile la variazione in diminuzione del reddito non aveva trovato alcun riscontro, mancando, fra l’altro, ogni documentazione probatoria circa eventuali versamenti dei soci a fondo perduto; pertanto il suo gravame non era una generica richiesta di riforma della sentenza di primo grado, ma conteneva puntuali censure della decisione di primo grado; il giudice dell’appello avrebbe dovuto invero interpretare l’atto nel suo complesso e ritenere che le ragioni di censura erano state formulate in modo chiaro ed inequivoco;

che la società contribuente non si è costituita;

che il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, in materia tributaria, la riproposizione in appello delle originarie censure, formulate nel ricorso di primo grado, è sufficiente ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica, imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso che, nel processo tributario, l’appello ha carattere devolutivo pieno, siccome non è limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma persegue la finalità di ottenere il riesame nella causa nel merito; ed il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, potendo l’appellante limitarsi a sottoporre all’esame del giudice di gravame le medesime argomentazioni formulate in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua interezza (cfr. Cass. n. 30525 del 2018; Cass. n. 32838 del 2018; Cass. n. 32954 del 2018; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 30341 del 2019);

che quanto sopra esposto non è in contrasto con altra pur autorevole pronuncia di legittimità (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017), in materia di specificità dei motivi di appello, di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, secondo cui gli articoli anzidetti vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; invero, nella citata sentenza, è stato pur sempre rimarcato che il giudizio di appello mantiene il suo fondamentale carattere di “revisio prioris instantiae”, in tal modo diversificandosi dal ricorso per cassazione, qualificabile invece come impugnazione a critica vincolata, e che, pertanto, l’atto di appello non deve rivestire particolari formule sacramentali, nè deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo sufficiente la mera riproposizione delle originarie argomentazioni svolte in primo grado, in quanto il dissenso può legittimamente investire la decisione nella sua interezza e può legittimamente sostanziarsi nelle argomentazioni poste a fondamento della domanda rimasta disattesa in primo grado;

che non va infine trascurato come l D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dettato per l’appello in materia tributaria, si discosta notevolmente dall’omologa norma dettata per il processo civile dall’art. 342 c.p.c., alla quale è riferita la sentenza di legittimità sopra illustrata, potendosi qualificare il D.Lgs. n. 546 del 1992, cit. art. 53, dettato in materia tributaria, come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. e tale da diversificarsi in modo sostanziale rispetto a quest’ultima, atteso che, nella prima, è richiesto unicamente che il ricorso in appello contenga “i motivi specifici dell’impugnazione” (cfr. Cass. n. 24641 del 2018); il che, come in precedenza esposto, consente di ritenere legittimo l’appello allorchè l’appellante si limiti a sottoporre alla CTR le medesime argomentazioni proposte innanzi alla CTP e da quest’ultima respinte, essendo in sostanza sufficiente che emerga un dissenso riferibile alla decisione di primo grado nella sua interezza;

che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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