LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27572/2015 proposto da:
L’ANCORA SCS, in persona del legale rappresentante pro tempore, G.D.T.V., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO VLADIMIRO GAMBA;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 261/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/05/2015 R.G.N. 803/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 261 del 2015, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la cooperativa ricorrente al pagamento di Euro 802.125,14 (rideterminata in pendenza del giudizio di merito in Euro 719.863,15), a titolo di contributi omessi e sanzioni nel periodo 2008-2012, in riferimento a indennità di trasferta e rimborsi chilometrici risultanti da buste paga del personale impiegato presso varie case di cura e di riposo piemontesi, in esecuzione del contratto di appalto per lo svolgimento di assistenza infermieristica;
2. la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il credito contributivo sulla base delle risultanze del complesso materiale probatorio acquisito (escussioni testimoniali, acquisizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, deposizione testimoniale resa in altro giudizio, tra le medesime parti, in riferimento a precedente periodo contributivo), ritenendo irrilevante la mancata escussione di ulteriori lavoratori pur interessati dal recupero contributivo nonché, per altro verso, escludendo rilievo alle risultanze documentali prodotte in corso di causa, e non rinvenute dagli ispettori nel corso degli accertamenti ispettivi, recanti, per alcuni lavoratori, richieste di rimborsi chilometrici incompatibili con il tenore delle dichiarazioni raccolte;
3. in definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto le richieste mensili prodotte in giudizio, di autorizzazione ad effettuare le trasferte, non corrispondenti alle reali modalità attuative dei rapporti di lavoro e, come tali, non veritiere e, del pari, ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata volta all’applicazione del regime contributive previsto per i trasfertisti, in difetto di allegazione, fin dal ricorso introduttivo, dei relativi presupposti di fatto;
4. avverso tale sentenza ricorre l’Ancora s.c.s., con quattro motivi, cui resiste con controricorso l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a..
CONSIDERATO
Che:
5. con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e art. 24 Cost., nullità della sentenza e del procedimento per mancato rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, per avere il giudice di merito escusso solo alcuni dei lavoratori e per avere basato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo formato non in contraddittorio con la società;
6. con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge, per avere la Corte di merito omesso di stralciare il debito contributivo in relazione ai lavoratori non escussi;
7. con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato, il giudice di merito, sulla richiesta di non considerare la posizione dei testimoni non escussi;
8. con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione della normativa retributiva e contributiva in tema di trasferte e di indennità, per avere ritenuto gli emolumenti volti a compensarle di natura retributiva, e non risarcitoria, come tali assoggettati a contribuzione, nonché, per altro verso, per avere trascurato le risultanze documentali relative alle trasferte formate, in riferimento a ciascuna, dai lavoratori;
9. i motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e sono da rigettare, in continuità con Cass. 24 maggio 2021, n. 14188 che, in riferimento a giudizio tra le stesse parti, riferito alla medesima omissione contributiva, benché attinente a periodo immediatamente precedente e in parte anche sovrapponibile, ha confermato la decisione gravata, richiamata negli snodi motivazionali svolti dalla Corte del gravame con la sentenza ora all’esame del Collegio;
10. va dunque ribadito, come già Cass. n. 14188 del 2021 cit., che la Corte territoriale ha valutato – in modo corretto e logicamente ineccepibile – il quadro probatorio emerso all’esito di una ampia e complessa istruttoria e, con prova induttiva – logica e legittima – ha ritenuto non necessaria l’escussione testimoniali di tutti i numerosi lavoratori asseritamente beneficiari delle indennità di trasferta e dei rimborsi chilometrici, per essere emerso, sulla base di univoche risultanze documentali e testimoniali, che tutti i lavoratori implicati dall’accertamento ispettivo e dall’azione di accertamento negativo esperita dalla società, compresi quelli non escussi, svolgevano l’attività nella sede principale dell’azienda e non si spostavano in altre unità produttive;
11. tale conclusione ha confermato quanto già emergente dal verbale ispettivo, redatto conformemente alle regole e rilevante sul piano probatorio benché il datore di lavoro, pur avendone la possibilità, non abbia direttamente partecipato o assistito all’attività ispettiva;
12. per il resto, le censure svolte sollecitano un nuovo riesame del merito, insindacabile in questa sede, ovvero richiedono, inammissibilmente, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, oltre a risultare carenti, sul piano della specificità dei motivi di gravame, per essere rimasta non attinta, da adeguate e specifiche censure, la statuizione di rigetto della domanda subordinata (l’applicabilità del regime contributivo per i trasfertisti T.U.I.R. n. 97 del 1986, ex art. 48) per avversare la quale la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la tempestiva e puntuale allegazione e deduzione, fin dal ricorso introduttivo, degli specifici presupposti di fatto;
13. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021