Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.37592 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28783/2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO D’APONTE;

– ricorrente –

contro

A.DI.S.U. ATENEO FEDERICO II, in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4342/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/06/2015 R.G.N. 6032/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, e ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCELLO D’APONTE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Napoli P.F., premesso di aver stipulato con l’Ateneo Federico II di Napoli un contratto dirigenziale di natura privata della durata di tre anni, con decorrenza dal 1 settembre 2004, rinnovato fino al 31 agosto 2010, conveniva in giudizio l’A.Di.S.U. chiedendo, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di natura subordinata, il pagamento del t.f.r. maturato nella misura di Euro 45.969,81 oltre che la monetizzazione delle indennità contrattuali fino alla concorrenza dell’importo di Euro 159.663,75.

Il Tribunale respingeva il ricorso.

La pronuncia era confermata dalla Corte d’appello di Napoli.

Il P., già direttore generale dell’Opera universitaria dal 1975, quindi direttore generale dell’E.Di.S.U. (Ente regionale per il diritto allo studio universitario), poi inquadrato nei ruoli organici della Regione Campania, aveva stipulato nel mese di aprile del 2004, in prossimità del pensionamento, un contratto di natura privata per l’affidamento delle funzioni di dirigente e della titolarità dell’ufficio di direzione dell’E.Di.S.U.. Tale ente nel 2005 era stato soppresso ed al suo posto era stato istituito l’A.Di.S.U. (Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario) il cui Presidente aveva prorogato il contratto del P. per assicurare continuità amministrativa e gestionale fino al 31 agosto 2010.

2. Riteneva la Corte territoriale, contrariamente alla tesi dell’appellante, che non fosse ravvisabile un rapporto di natura subordinata.

In proposito richiamava il contenuto della L.R. n. 21 del 2002, art. 27 (che espressamente faceva riferimento ad un contratto di diritto privato) nonché le premesse del contratto individuale e l’espressa indicazione che il rapporto che si intendeva concludere era di prestazione d’opera e che il dirigente rispondeva direttamente all’organo di governo dell’ente.

Rilevava che la collaborazione professionale non era in contrasto con la previsione, in sede contrattuale, di taluni indicatori “ibridi”, anche riferibili alla nozione classica di subordinazione (così, ad esempio, la previsione di taluni parametri retributivi, anche futuri, previsti dal c.c.n.l. di categoria, di un monte orario settimanale, del diritto alle ferie e ai permessi, dell’indennità di risultato a seguito di verifica dell’apposito nucleo di subordinazione).

Precisava che la suddetta previsione era stata intesa ad assicurare al P., attraverso l’utilizzo del conferimento d’incarico successivo al suo pensionamento, il mantenimento dei compensi fruiti durante il servizio di ruolo.

Rilevava l’insussistenza di un potere disciplinare dell’Ente nei confronti del P. ovvero di un potere di sindacare l’suoi atti, sussistendo solo l’obbligo del direttore di esercitare la funzione affidatagli e di produrre con periodicità semestrale al Consiglio di amministrazione un’idonea relazione sull’attività svolta oppure un documento programmatico di attuazione delle linee guida individuate dall’organo di governo.

Riteneva, infine, che alla configurabilità d’un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non ostassero né l’avvenuta corresponsione dell’indennità di malattia né la circostanza che fosse stata del tutto omessa, al momento del conferimento dell’incarico, qualsiasi procedura di selezione tra aspiranti.

3. Per la cassazione della sentenza P.F. ha proposto ricorso con un motivo.

4. Con ordinanza interlocutoria del 28 aprile 2021 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato ex art. 291 c.p.c..

5. L’A.Di.S.U. Ateneo Federico II ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., L.R. n. 21 del 2002, art. 1363 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 21.

Sostiene che la Corte territoriale ha omesso di considerare le numerose anomalie contenute nelle clausole legali del contratto individuale (e così il richiamo a clausole tipiche del rapporto di lavoro subordinato: rateo di tredicesima mensilità, indennità di funzione, rimborso spese, indennità sostitutiva di mensa, retribuzione di risultato, ferie e permessi).

Lamenta che la Corte territoriale, errando nell’interpretazione del contratto, ha escluso ogni forma di etero direzione malgrado il richiamo al contratto collettivo contenuto nel contratto individuale e nonostante che il Direttore Amministrativo fosse tenuto a svolgere le attività di cui alla L.R. n. 21 del 2002, art. 27, essendo sottoposto al controllo formale da parte del C.D.A. relativamente agli indirizzi politico-amministrativi da quest’ultimo individuati.

Richiama, infine, il concetto di subordinazione attenuata proprio del dirigente, che è pur sempre un lavoratore subordinato ancorché immediato collaboratore dell’imprenditore.

2. Il motivo e’, nel complesso, infondato.

2.1. Sussistono innanzitutto profili di inammissibilità là dove le censure ruotano su talune clausole del contratto stipulato tra le parti (che si assume essere “tipiche” del lavoro subordinato) del quale il ricorrente non trascrive il contenuto né specifica ove lo stesso sia rinvenibile.

Si ricorda che il ricorso per cassazione deve essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., che al comma 1, n. 6, richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

E’, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportare nel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle parti essenziali, precisi in quale fase processuale è avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione.

Va precisato, al riguardo, che il requisito di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6, non può essere confuso con quello di procedibilità previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, in quanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (v. fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28 settembre 2016, n. 19048).

2.2. Ciò precisato, va rilevato che in sentenza si fa riferimento ad un contratto avente ad oggetto l’affidamento al P. “delle funzioni di direzione dell’Ente e della titolarità dell’Ufficio di direzione dell’Ente”.

2.3. La vicenda impone innanzitutto una ricognizione del quadro normativo di riferimento.

L’art. 3 della L.R. Campania, ha previsto che: “La Regione provvede….. a) ad istituire, presso ogni singola Università, apposite Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, denominate “Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U.”, in seguito anche ADISU…. “. Il successivo art. 4 che: “Le ADISU sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, da un regolamento organizzativo, approvato dal Consiglio di amministrazione. 2. Le ADISU conformano la propria azione ai contenuti della programmazione annuale degli interventi per il diritto universitario di cui all’art. 32”.

L’art. 8 della medesima legge dispone che: “1. Sono organi dell’ADISU: a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei Revisori contabili”.

Il successivo art. 21 stabilisce che: “Il Consiglio di amministrazione….. m) Delib. la nomina del direttore amministrativo” e l’art. 27 (Direttore amministrativo) che: “1. L’incarico di Direttore amministrativo dell’ADISU è conferito dal Consiglio di amministrazione sulla base di motivate e comprovate capacità dirigenziali a un candidato, selezionato a seguito di avviso pubblico, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. 2. L’incarico di Direttore amministrativo, il rinnovo ed il trattamento giuridico ed economico sono definiti con contratto di diritto privato. Il compenso spettante è ragguagliato alla retribuzione del dirigente di ruolo della Giunta, comprese le indennità di funzione e di risultato, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno. Se l’incarico è conferito a un dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche, questi è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico stesso. 4. L’incarico di Direttore amministrativo ha durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per la stessa durata. 5. Al Direttore amministrativo spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Direttore amministrativo è personalmente responsabile della gestione e dei risultati 6. Il Direttore formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi. 7. Non può essere nominato Direttore amministrativo: a) colui che si trova in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 25; b) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal codice penale, art. 166, comma 2; c) colui che è sottoposto a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; d) colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 15 e dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14; e) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. 8. Il Direttore amministrativo è destituito dall’incarico nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e quando il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni”.

2.4. Nel caso in esame la Corte territoriale ha ricondotto l’incarico conferito al P. alla previsione di cui all’art. 27 (Direttore amministrativo). Invero, per le carenze ricostruttive sopra evidenziate, non è dato sapere se si tratti proprio dell’incarico legislativamente previsto e se il percorso seguito per arrivare alla stipula del contratto sia stato quello della previa selezione, a seguito di avviso pubblico, tra candidati in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti (dovendosi, peraltro, richiamare, sul punto, quanto evidenziato in sentenza circa il fatto che, al momento del conferimento dell’incarico, fosse stata omessa qualsiasi procedura di selezione tra gli aspiranti, con una “distorsione” rispetto alle stringenti previsioni della normativa regionale).

Certo è che, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, la normativa indicata non contiene cogenti indicazioni sulla natura giuridica della relazione che si instaura tra il Direttore amministrativo esterno, destinatario dell’incarico a tempo determinato, e la pubblica amministrazione contraente.

2.5. Orbene, poiché, sempre per quanto si evince dalla pronuncia della Corte partenopea, si trattava di un incarico, per come conferito, di diritto privato per il quale vi era “in premessa, l’espressa indicazione che il rapporto che si intende costituire è di prestazione d’opera”, la situazione non appare diversa da quella dei Direttori amministrativi delle a.s.l., egualmente destinatari di contratti di diritto privato che sono stipulati in osservanza delle norme sul lavoro autonomo, alla cui tipologia, sub specie di prestazione d’opera professionale-intellettuale, essi dunque si riportano, con i tratti propri anche della collaborazione coordinata e continuativa (cfr. ex multis Cass. 3 dicembre 2009, n. 14349).

Tale essendo la qualificazione voluta dalle parti, spettava al ricorrente fornire la prova d’una deviazione dallo schema contrattuale della prestazione d’opera professionale, prova che la sentenza impugnata ha escluso e ciò senza dare valore preminente al nomen juris utilizzato dalle parti.

2.6. Sulla qualificazione data dalle parti al contratto la giurisprudenza e’, invero, unanimemente attestata nel ritenere che essa non può assumere valore dirimente di fronte ad elementi fattuali – compenso fisso, orario di lavoro stabile e continuativo, carattere delle mansioni, collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali -, che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto; a ciò è stato aggiunto, ad ulteriore precisazione, che il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può risolversi in un semplice coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve rivelarsi attraverso un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale (cfr. in tal senso Cass. n. 7024/2015; si vedano anche Cass. n. 22289/2014 che, con riferimento al lavoro a progetto, ha ritenuto rilevante ai fini della qualificazione del rapporto il suo concreto atteggiarsi; Cass. n. 4524/2011 che ha ribadito il medesimo concetto con riguardo ad un contratto di associazione in partecipazione, nonché Cass. n. 4500/2007 secondo cui la cosiddetta autoqualificazione del rapporto, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove la stessa non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo; si veda ancora Cass. n. 15327/2006 secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l’iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il “nomen iuris” che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l’esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all’attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d’interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale).

2.7. Questa Corte ha, altresì, ripetutamente affermato che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr. Cass. n. 23455/2009; Cass. n. 9808/2011; Cass. n. 8306/2019).

2.8. Nello specifico la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha indicato quali fossero i criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (si veda, a pag. 7, il passaggio in cui la Corte ha evidenziato che la subordinazione postula logicamente innanzitutto una seppur minima soggezione gerarchica, ovviamente adeguata alla struttura dell’ente pubblico al cui interno si assume avvenuta l’inserzione organica e, a pag. 9, quello in cui, ai fini della qualificazione del rapporto, si è fatto espresso riferimento agli indici sintomatici della subordinazione) e agli stessi si è attenuta per le statuizioni assunte e, con un accertamento in fatto insuscettibile di revisione in questa sede, ha escluso che le prestazioni dell’odierno ricorrente fossero state svolte, in rapporto alla specificità dell’incarico e al modo della sua attuazione, con vincolo di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

2.9. La circostanza che il direttore rispondeva del proprio operato all’organo di governo dell’Ente da cui riceveva indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi dell’Amministrazione e quella che il Consiglio di Amministrazione esercitava poteri di direzione amministrativa dell’azienda e ne dirigeva l’amministrazione sono state ritenute irrilevanti al fine di dimostrare quello specifico potere direttivo comportante un pregnante vincolo di natura personale, tale da imporre al dipendente un assoggettamento agli ordini ed al controllo del datore di lavoro.

In sostanza, ad avviso dei giudici di merito, la fissazione di obiettivi e programmi da parte dell’organo di governo e la definizione degli obiettivi da parte del Consiglio di Amministrazione, lungi dall’integrare aspetti significativi dell’atteggiarsi di un vincolo personale, costituivano legittima integrazione del contenuto dell’opera che il ricorrente era stato chiamato a svolgere in base alle previsioni contrattuali, risultando funzionali alla realizzazione della stessa.

2.10. Si aggiunga che anche le deduzioni riferite alla peculiarità del lavoro dirigenziale non sono idonee a contrastare il ragionamento dei giudici del merito.

In ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, con particolare riferimento all’attività di un dirigente, questa Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 3594/2011, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 9463/2016, Cass. n. 29044/2017, Cass. n. 29761/2018, Cass. n. 5178/2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della subordinazione quali l’inserimento nell’organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l’inerenza al ciclo produttivo, l’intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato. In particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica anche se nell’ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata (v. Cass. n. 3640/2020).

Il requisito della eterodirezione dell’attività, seppur interpretato con ragionevolezza in riferimento alle prestazioni intellettuali, è dunque il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, come d’altronde evidenziato dalla lettera dell’art. 2094 c.c..

Nella specie tale requisito è stato ritenuto insussistente, con apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità.

2.11. Quanto alla dedotta mancata ovvero erronea valutazione di specifiche clausole quali quelle relative al rateo di tredicesima mensilità, indennità di funzione, rimborso spese, indennità sostitutiva di mensa, retribuzione di risultato, ferie e permessi, il rilievo sconta il difetto di specificità sopra ricordato, non consentendo a questa Corte un riscontro ex actis.

Peraltro, sul punto, la Corte territoriale, ha ritenuto, facendo corretta applicazione del metodo inferenziale, che il richiamo ad istituti ontologicamente riferibili alla nozione classica di subordinazione non fosse in insanabile contraddizione con la figura della collaborazione professionale specialmente valorizzata, anche in sede di previsione contrattuale, dall’ampiezza del potere organizzativo riconosciuto e dalla immediata collocazione di P.F. all’apice dell’intera struttura esecutiva delle deliberazioni dell’organo di governo, il che rendeva evanescente l’identificazione della eterodirezione.

Si tratta, in sostanza, di voci che, unitamente al richiamo al contratto dell’Area di dirigenza del comparto (v. pag. 7 della sentenza), ben possono essere state utilizzate allo scopo di parametrare il compenso complessivamente spettante in rapporto all’impegno concordato (dimostrando solo, come si legge in sentenza, che al ricorrente fu assicurato, attraverso l’utilizzo del conferimento d’incarico successivo al suo pensionamento, il mantenimento integrale dei compensi fruiti durante il servizio di ruolo) e non per derogare alla volontà chiaramente espressa nel medesimo contratto nel senso di una prestazione d’opera.

Egualmente, ad avviso dei giudici di merito, la previsione di un monte di ore minimo di lavoro e la possibilità di usufruire di ferie e permessi non erano da considerarsi indici significativi della pretesa subordinazione alla luce del complessivo atteggiarsi del rapporto che, oltre ad essere caratterizzato dalla piena autonomia nell’organizzazione e dall’assenza di un potere disciplinare riconducibile ad un superiore gerarchico (“a qualsiasi soggetto interno all’azienda”, v. pag. 9 della sentenza), non si era contraddistinto per una imposizione da parte del preteso datore di lavoro di presenza del dirigente in un determinato periodo temporale e per l’esercizio di un controllo sul rispetto dell’orario.

A fronte della suddetta ricostruzione della volontà delle parti, il ricorrente si limita ad affermare che le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, ma, nella sostanza, critica il giudizio conclusivo della Corte d’appello semplicemente contrapponendone uno diverso.

2.12. Nel complesso, dunque, a ben guardare, al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nelle intestazioni, le critiche si risolvono tutte nella denuncia di errata valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti e finiscono con l’esprimere un mero dissenso valutativo rispetto al motivato apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuato dalla Corte d’appello; occorre rammentare al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti in cui ciò sia consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (fra le più recenti, tra le tante, Cass. n. 17921/2016; Cass., n. 195/2016; Cass. n. 26110/2015).

2.13. Sostiene, da ultimo, il ricorrente che l’Ente ne avrebbe confermato l’inserimento nell’organizzazione dell’Azienda.

La censura è inammissibile per carenza di specificità, non risultando trascritti gli atti dai quali emergerebbe l’indicata posizione del controricorrente.

3. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.

4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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