Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37596 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3532/2017 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 74, presso lo studio dell’avvocato Nitoglia Stefano, rappresentata e difesa dagli avvocati Coradello Antonio, Guerriero Angela, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’avvocato Fontana Luca, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gadotti Verena, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/09/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1102/2015 il Tribunale di Trento dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del 24/4/2005 tra L.D. e P.P., affidava in via esclusiva il figlio G.S., nato il *****, al padre con collocazione prevalente presso la residenza paterna, confermava le modalità già in atto di esercizio del diritto di visita della madre, condannava quest’ultima a corrispondere al padre, quale contributo per il mantenimento del minore, la somma di Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo l’invio della sentenza ai servizi sociali di *****, nonché condannando l’ex moglie alla rifusione delle spese di causa.

2. Con sentenza n. 304/2016 depositata il 23-11-2016 e notificata il 26-11-2016 la Corte d’appello di Trento ha rigettato l’appello proposto da P.P., condannandola alla rifusione delle spese di lite del grado, e ha disposto il controllo e monitoraggio del minore da parte dei Servizi Sociali competenti nei periodi in cui quest’ultimo si trova presso la residenza della madre. La Corte d’appello, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto che dovesse confermarsi l’affido esclusivo del minore al padre, richiamate le risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, nonché esaminati i “nuovi elementi” segnalati dall’appellante e ritenutane l’influenza nel senso da quest’ultima prospettato.

3. Avverso questa sentenza P.P. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di L.D., che resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti “. La ricorrente deduce che la Corte di merito ha ignorato del tutto i nuovi elementi addotti nel giudizio d’appello, non solo sottovalutando le idee suicide del minore, ma anche omettendo di esaminare quanto accaduto nel *****, allorquando G. si era rifiutato di tornare a ***** dal padre. Rileva che la situazione del minore avrebbe dovuto essere valutata all’attualità e che la Corte d’appello non aveva acquisito la trascrizione audio del colloquio tra il bambino, l’odierna ricorrente, il padre e le forze dell’ordine, da cui risultava il disagio attuale del minore, il comportamento corretto della madre, che aveva anche svolto un percorso di psicoterapia, e le minacce del padre, nonché non aveva disposto l’audizione del minore.

2. Con il secondo motivo denuncia la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del diritto”. La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale si evincono tre importanti principi che assume essere stati violati dalla Corte di merito, ossia l’importanza basilare della presenza della madre nel rapporto con un figlio, la non stretta correlazione tra idoneità genitoriale e patologia psichiatrica in capo al genitore stesso e il ruolo fondamentale della volontà e della sensibilità del minore. Deduce la ricorrente di essere stata una madre molto accuditiva, protettiva, empatica e amorosa, mentre il suo ruolo era stato stigmatizzato in base a “perizie passate”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “Violazione del contraddittorio”. Ad avviso della ricorrente la Corte di merito non ha disposto l’audizione del minore, che era stata chiesta in quanto opportuna nel caso di specie, né ha affrontato la questione e rileva che la capacità di discernimento del figlio minore di anni 12 deve essere valutata da un tecnico, ausiliare del giudice, di provata capacità ed esperienza.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la “Violazione del divieto di reformatio in pejus”, per avere la Corte d’appello, nel disporre il monitoraggio dei Servizi Sociali del minore nei periodi di sua permanenza presso la madre, limitato ulteriormente la libertà del rapporto tra madre e figlio, rendendo ancora più deteriore la situazione, all’esito del giudizio del secondo grado.

5. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

5.1. La ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi facendo riferimento ai “nuovi elementi” che assume di aver dedotto nel giudizio d’appello e richiamando un episodio avvenuto nel *****, dopo l’instaurazione del giudizio d’appello, che asserisce di aver documento producendo la registrazione audio e la trascrizione dei colloqui tra il minore, i genitori e le forze dell’ordine.

5.2. Occorre premettere che la Corte di merito ha ritenuto che la collocazione abitativa presso la madre fosse gravemente pregiudievole per il minore, spiegandone in dettaglio le ragioni (cfr. pag. da n. 10 a n. 13 della sentenza impugnata), ed ha preso in esame i “nuovi elementi” addotti nel giudizio d’appello, non solo con riguardo alle giustificazioni fornite dalla madre sui suoi comportamenti, ma anche in ordine agli episodi più recenti, in particolare a quello del gennaio 2016. La Corte territoriale ha rilevato, da un lato, che i fatti erano stati segnalati anche dal padre ai Servizi Sociali e posti all’attenzione del P.M. e del Tribunale per i minorenni, senza che fosse stato assunto alcun nuovo provvedimento, e ha ritenuto, dall’altro lato, che si fosse trattato di singoli sporadici episodi di disagio del bambino, da collocare nel contesto di un complessivo stato di benessere e serenità del minore, raggiunto da quando viveva con il padre. Invece, secondo quanto accertato dai giudici di merito, il rapporto con la madre, sebbene quest’ultima avesse intrapreso un percorso terapeutico, restava molto problematico sotto i plurimi aspetti evidenziati nella sentenza impugnata (ad esempio, tra i principali, la sottovalutazione dell’obesità del figlio e dei suoi bisogni, le tendenze paranoiche della madre, la quale riferiva di persecuzioni o vessazioni del padre non aventi riscontri oggettivi ed aveva inoltre suggerito al bambino di affermare, contrariamente al vero, di essere picchiato dal padre). La Corte d’appello ha rimarcato, infine, che l’ultima iniziativa intrapresa dalla madre, ossia l’aver sottoposto il figlio, senza informare i Servizi e il padre, a nuova consulenza psicologica, aveva determinato un “pesante coinvolgimento” del minore, nuovamente sottoposto a osservazione ed analisi dei suoi comportamenti, sì da rendere necessario, ad avviso dei giudici d’appello, disporre il controllo e monitoraggio del Servizi durante i periodi di permanenza di G. con la madre.

5.3. Alla stregua del contesto fattuale descritto dalla Corte di merito e accertato con adeguata motivazione tramite puntuali riferimenti agli elementi istruttori acquisiti, i “nuovi elementi” addotti (tra cui il percorso terapeutico intrapreso dalla madre e episodi di disagio manifestati dal minore in tempi recenti) risultano vagliati, sicché la censura in parte qua è infondata, mentre difetta di autosufficienza, ed è perciò inammissibile, nella parte della deduzione relativa all’episodio del *****, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. A tale ultimo riguardo la ricorrente si limita, infatti, a richiamare atti e documenti del giudizio di merito, senza riprodurli nel ricorso, di tal che non è consentito valutarne il contenuto e la dedotta decisività, e neppure la ricorrente fornisce puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. Sez. U., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).

6. Il secondo motivo è inammissibile.

6.1. La censura si risolve in una generica denuncia di “violazione del diritto”, senza puntuale indicazione delle norme asseritamente violate in collegamento con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, essendosi la ricorrente limitata solo a richiamare principi affermati da questa Corte che non si attagliano al caso di specie, in cui è stato accertato, come si è detto, il grave pregiudizio per il minore derivante dalla collocazione abitativa presso la madre.

Occorre ribadire che l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

7. E’ inammissibile anche il terzo motivo, con cui la ricorrente si duole della violazione del principio del contraddittorio per omesso ascolto del minore, il quale era infradodicenne anche all’epoca del giudizio d’appello.

7.1. La censura infatti risulta formulata in modo del tutto generico, sì da non consentire di individuare quale sia il preciso vizio processuale denunciato e da impedirne, di conseguenza, la delibazione. La ricorrente, nella succinta illustrazione del motivo, da un lato richiama alcune pronunce di questa Corte in tema di mancato ascolto del minore, dall’altro deduce che la capacità di discernimento avrebbe dovuto accertarsi tramite l’ausilio di “un tecnico di provata capacità”, non potendo, a suo avviso, stabilirlo il Giudice, e che, malgrado la difesa della ricorrente “avesse dichiarato opportuno sentire il minore” (pag. 12 ricorso), la Corte non vi ha provveduto ed ha omesso di affrontare la questione. Nel ricorso non è precisato con sufficiente chiarezza a quale fase del giudizio (primo o secondo grado) sia riferita la lamentata violazione, sicché non è possibile stabilire se si tratti di nullità che avrebbe dovuto dedursi con l’appello, ove verificatasi in primo grado, atteso che la nullità della sentenza per la violazione dell’obbligo di ascolto può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 c.p.c. (Cass. 1251/2012; Cass. 5847/2013; Cass. 18538/2013).

Neppure la ricorrente ha specificato come e quando avesse chiesto l’incombente in questione in grado d’appello e come e quando fossero stati dalla stessa esplicitati i motivi della dedotta opportunità dell’ascolto, non confrontandosi la doglianza, sotto quest’ultimo aspetto, con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si affermai, pur se con riferimento alla valutazione della condotta della madre (ritenuta pregiudizievole per il figlio in quanto quest’ultimo era stato sottoposto a nuova indagine psicologica su esclusiva iniziativa della madre), la necessità di evitare il coinvolgimento del minore, già molto provato, sottoponendolo a osservazione ed analisi dei suoi comportamenti, onde non pregiudicare il clima di distensione e serenità finalmente raggiunto con il padre.

8. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, le decisioni sui minori, poiché rispondono a finalità pubblicistiche di tutela e cura di questi ultimi, sono sottratte alla disponibilità e alle domande delle parti ed anche allo jus novorum in appello (tra le tante Cass. 11281/2013).

Non ha, quindi, alcun pregio, alla stregua dei suesposti principi, la doglianza secondo cui le statuizioni d’appello sono ancor più rigorose, rispetto a quelle di primo grado, in ordine al controllo della relazione tra figlio e madre, sebbene fosse stata quest’ultima a proporre appello, poiché la finalità pubblicistica, costituita dall’interesse del minore nel senso precisato, riveste una prevalenza tale da rendere inoperante finanche il limite processuale della domanda.

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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