Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37597 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7398/2017 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.

Amendola n. 5 (Mentana), presso lo studio dell’avvocato Urbani Claudio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’avvocato Selvanetti Corrado, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2369/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 20/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/09/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2369/2016 depositato il 20-9-2016 la Corte d’appello di Roma, per quanto ancora di interesse, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Roma in data 9/15-10-2014, con cui il figlio minore M., nato il *****, veniva affidato in via esclusiva alla madre B.R., ha revocato le modalità di frequentazione padre-figlio come disciplinate dal Tribunale, ha disposto che il padre G.F. potesse vedere ed incontrare il figlio secondo le modalità indicate dai Servizi territorialmente competenti, che ha incaricato di organizzare incontri protetti in luogo neutro almeno ogni quindici giorni tra il padre ed il minore, di elaborare un progetto di sostegno della genitorialità per entrambi i genitori e di segnalare al P.M. presso il Tribunale per i minorenni eventuali comportamenti pregiudizievoli dei genitori.

2. Avverso questo decreto G.F. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti di B.R., che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione o falsa applicazione dell’art. 155 bis c.c., ora art. 337 quater c.c.”. Il ricorrente deduce, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che l’affidamento esclusivo dei figli è ipotesi di carattere eccezionale, da adottare solo nei casi in cui vi sia un preciso pregiudizio del minore. Ad avviso del ricorrente, detto pregiudizio non era stato accertato dai giudici di merito, i quali si erano limitati a rilevare solo una “generale distrazione” del padre verso il bambino, alla quale avrebbe potuto e dovuto ovviarsi con un più circoscritto e controllato diritto di visita, impregiudicato l’affidamento condiviso. Rimarca il ricorrente di aver mostrato il proprio interesse verso il figlio e la volontà di esercitare il ruolo di padre, dato che egli aveva instaurato il giudizio per l’affidamento proprio per opporsi all’atteggiamento della madre, che ostacolava il suo diritto alla frequentazione del figlio.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e intende qui ribadire, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tante Cass. n. 24054/2017; Cass. S.U. n. 34476/2019).

2.2. Nel caso di specie, il ricorrente, nel dolersi della violazione dell’art. 337 quater c.c., censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata dal ricorrente sulla base dell’assunto, imprescindibile, che non sia provato il pregiudizio per il minore ed e’, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta. La Corte territoriale, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha esaminato i fatti allegati a sostegno della richiesta di affidamento condiviso, ha dato atto di aver incaricato i Servizi Sociali di relazionare sulle condizioni di vita del minore e sui rapporti con i genitori e di verificare l’opportunità di un percorso di sostegno alla genitorialità e, all’esito, ha ravvisato dimostrati il disinteresse del padre verso il minore, che aveva incontrato solo tre volte dalla nascita, e la sua mancata collaborazione con i Servizi Sociali, non risultando egli, dopo un solo colloquio, neppure contattabile telefonicamente. La Corte di merito ha, inoltre, rimarcato la mancata attiva partecipazione dell’odierno ricorrente al giudizio d’appello, nonostante la sua conoscenza della rinuncia al mandato del difensore che lo assisteva e della data di udienza avanti alla stessa Corte (pag. 6 decreto impugnato).

Il suddetto convincimento dei Giudici di merito, di concreta indisponibilità del padre a mantenere rapporti costanti con la madre e a collaborare con i Servizi per superare la riscontrata situazione di disagio del figlio, è stato, quindi, fondato su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi, non denunciate con il gravame, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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