LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9487/2020 proposto da:
T.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Re di Roma n. 21, presso lo studio dell’avvocato Fiumara Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Varrone n. 9, presso lo studio dell’avvocato Tupini Alessia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/09/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 22-6-2017 il Tribunale di Roma, per quanto ancora di interesse, determinava in Euro 1.300,00 il contributo mensile dovuto da T.L. per il mantenimento del figlio minore G., nato il *****, da corrispondere in favore di C.F. presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da ***** e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall’ISTAT. Inoltre il Tribunale poneva a carico del padre in via esclusiva il pagamento delle spese per la scuola privata e delle spese sportive ed a carico di ciascun genitore la contribuzione nella misura del 50% alle ulteriori spese straordinarie per il figlio che indicava in parte motiva, compensando tra le parti le spese di lite.
2. Con decreto n. 2388/2019 depositato il 18-11-2019 e comunicato il 16-1-2020 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma del decreto del Tribunale reclamato dal T., confermato nel resto, ha posto a carico di quest’ultimo il 70% delle spese per la scuola privata e sportive, compensando tra le parti le spese di giudizio.
3. Avverso questo decreto T.L. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di C.F., che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 148,316 bis e 337 ter c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello ha ricostruito la situazione reddituale e patrimoniale delle parti errando nella valutazione oggettiva delle stesse, ossia attribuendo al T. una condizione reddituale superiore a quella effettivamente goduta e sminuendo quella reale della C.. Assume il ricorrente che la Corte di merito abbia di fatto accolto la censura da egli avanzata avverso la pronuncia di primo grado, che erratamente aveva ricostruito il suo reddito considerando l’ingente somma ulteriore di guadagno di oltre 2000,00 Euro mensili, in contrasto con le dichiarazioni reddituali annuali prodotte. Ciò nondimeno, i giudici d’appello avevano confermato il medesimo importo mensile del mantenimento a suo carico, ritenuto adeguato, facendo riferimento alle superiori capacità di guadagno del ricorrente, pari a circa il triplo di quello della sua compagna, ed all’agiato tenore di vita del nucleo familiare, nonché considerando che il padre non concorreva alle spese abitative del figlio, poste ad integrale carico della madre, presso la quale il minore era collocato in via prevalente. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello non ha tenuto in nessuna considerazione le esigenze attuali del minore, essendo esorbitante l’importo di Euro 1.300 mensili per un bambino della fascia di età compresa tra gli 8-10 anni. Rimarca, inoltre, che il suo reddito, caratterizzato da notevole variabità, in dipendenza di incarichi e attività intramoenia, è inferiore a quello indicato nel decreto impugnato, come da prospetto riportato in ricorso (cfr. pag. 12), che sono state errate la valutazione della sua capacità di risparmio e quelle degli esborsi da lui sostenuti per il mantenimento del figlio maggiore e per il costo di una domestica, oltre che dei suoi beni (barca, casa, moto), evidenziando, infine, che il figlio frequenta la mensa scolastica per cinque giorni alla settimana, con il corrispondente risparmio di spesa per la madre.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 337 ter c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea attribuzione a suo carico delle spese straordinarie della scuola privata e dello sport, nonché l’omessa pronuncia circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Rimarca che il Tribunale aveva posto a suo carico esclusivo le spese delle rette della scuola privata, con gli annessi servizi di mensa e doposcuola, e le spese sportive, e che la Corte d’appello ha riformato tale statuizione ponendo, tuttavia, a suo carico la maggior percentuale del 70% di dette spese senza fornire motivazione al riguardo, ed essendo in ogni caso errata in fatto e in diritto quella statuizione, in virtù del principio secondo cui le suddette spese devono essere ripartite in maniera paritetica tra entrambi i genitori. Richiama le argomentazioni espresse con riferimento al primo motivo, non potendo ritenersi motivazione sufficiente il mero richiamo alla “disponibilità economica di entrambi i genitori”.
3. Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 92 c.p.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello erroneamente compensato le spese di lite, nonostante la parziale soccombenza della parte resistente ed odierna controricorrente, e ciò in virtù dell’accoglimento solo parziale dei motivi di gravame.
4. Premesso, preliminarmente, che è tardiva, perché depositata il 13-9-2021, ossia oltre il termine di legge, la memoria illustrativa della controricorrente, i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Le censure sulla quantificazione del contributo di mantenimento del minore si risolvono, in realtà, in un’impropria richiesta di riesame delle risultanze probatorie e dei fatti storici, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge e motivazionali.
La Corte d’appello ha preso in esame i fatti di rilevanza e l’importo mensile del mantenimento è stato ritenuto adeguato facendo riferimento alle superiori capacità di guadagno del ricorrente, pari a circa il triplo di quello della sua compagna (come incontroverso nel giudizio di merito), ed all’agiato tenore di vita del nucleo familiare, nonché considerando che il padre non concorre alle spese abitative del figlio, che sono ad integrale carico della madre, presso la quale il minore è collocato in via prevalente. Le esigenze del minore sono state correttamente parametrate dalla Corte di merito al tenore di vita e le spese straordinarie scolastiche e sportive sono state ripartite con maggior carico sul padre in ragione della riscontrata sua superiore capacità di guadagno, e ciò in base ad una valutazione meritale, adeguatamente motivata, incensurabile in sede di legittimità.
5. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (tra le tante Cass. 24572/2017), è valutazione discrezionale del giudice di merito quella effettuata nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, ed in particolare sulla prevalenza o meno della soccombenza di una delle parti, valutazione che nella specie è stata fondata sul principio di causalità, ossia in ragione dell’accoglimento solo parziale del reclamo, in particolare con riferimento alla pretesa – percentuale di ripartizione delle spese straordinarie scolastiche e sportive – che è stata accolta solo nei limiti in cui è stata la stessa C. a riconoscerne la fondatezza (pag. 7 decreto impugnato).
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021