LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15539-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1602/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente S.B. avverso il silenzio rifiuto su di un’istanza di rimborso IRPEF 2008 versata in eccedenza sulle somme erogategli a titolo di incentivo all’esodo, tassate con aliquota ordinaria invece che con il regime agevolato, di cui al L. n. 449 del 1997, art. 59 comma 3; la CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, sostenendo che il termine di decadenza di mesi 48, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorreva dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto farsi valere e cioè dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiva l’IRPEF e non dai singoli mesi in cui era stata effettuata la ritenuta IRPEF.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non era contestato che il contribuente avesse presentato istanza di rimborso della maggior IRPEF trattenutagli dall’INPS il 20 novembre 2012; e detta istanza era stata ricevuta dall’Agenzia delle entrate il 23 novembre 2012; correttamente pertanto essa Agenzia aveva eccepito in appello la tardività di detta istanza di rimborso delle trattenute operate dall’INPS dal gennaio al novembre 2008, per essere stato superato il termine di mesi 48, decorrente dai singoli pagamenti, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; erroneamente quindi la CTR aveva ritenuto che il termine iniziale di decadenza dovesse decorrere dal momento in cui il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, avesse certificato al dipendente il preciso ammontare delle imposte a suo nome versate, e cioè dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiva l’imposta e che, pertanto, l’istanza del contribuente di ottenere il rimborso dell’IRPEF, presentata, come sopra detto, il 20 novembre 2012, era valida anche per le trattenute operate dal gennaio al novembre 2008, dovendosi ritenere che il dies a quo decorresse dal febbraio 2009; al contrario il dies a quo per far valere il diritto al rimborso dell’IRPEF non dovuta decorreva dai singoli pagamenti e, quindi, nella specie, dalle singole trattenute operate dal datore di lavoro dal gennaio al novembre 2008, con conseguente tardività, rispetto ad esse, dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente; e l’eccezione di decadenza anzidetta era stata correttamente dedotta anche per la prima volta in appello, atteso che, sul punto, non si era formato giudicato interno;
che il contribuente non si è costituito;
che il motivo di ricorso è fondato;
che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8789 del 2017; Cass. SS.UU. n. 13676 del 2014; Cass. n. 12869 del 2013), le ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta (nel caso in esame dall’INPS, che non è un’amministrazione dello Stato), è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che prevede un termine di decadenza di mesi 48 per presentare richiesta di rimborso sia al sostituto che al sostituito; ora, nella specie, è pacifico che le ritenute di cui si controverte sono state operate dall’INPS, soggetto diverso dall’amministrazione dello Stato, dal gennaio al novembre 2008, con la conseguenza che l’istanza di rimborso del contribuente è da ritenere inammissibile, con riferimento a dette mensilità, essendo stata l’istanza presentata il 20 novembre 2012 e quindi oltre il termine di decadenza di 48 mesi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nella versione vigente “ratione temporis”; invero la giurisprudenza in precedenza richiamata è concorde nel ritenere che occorre far riferimento alla data in cui la ritenuta è stata di volta in volta operata, per ciascun mese, dal sostituto d’imposta;
che, infine, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 791 del 2011), in materia tributaria, il regime relativo ai termini entro i quali il contribuente può proporre azione di rimborso di un tributo indebitamente versato è sottratto alla disponibilità delle parti, si che la relativa decadenza è rilevabile d’ufficio anche in appello, non essendosi, nella specie, formato sul punto alcun giudicato interno;
che il ricorso dell’Agenzia delle entrate va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando non dovuto il rimborso dell’IRPEF al contribuente per le mensilità retributive dal gennaio al novembre 2008;
che, tenuto conto dell’alterno andamento del giudizio, appare equo compensare le spese dei gradi di merito e di condannare il contribuente al pagamento delle spese del presente grado di legittimità, liquidate come in dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto al contribuente il rimborso IRPEF per il periodo gennaio-novembre 2008.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese de presente grado di legittimità, quantificate in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021