Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.37600 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17695/2014 proposto da:

Comune di Medicina, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell’avvocato Giuffre’ Adriano, rappresentato e difeso dall’avvocato Carullo Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

Società Italiana per il Gas per Azioni – Italgas S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Azuni n. 9, presso lo studio dell’avvocato De Camelis Paolo, rappresentata e difesa dagli avvocati Anelli Franco, Cavigioli Adriana, giuste procure in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato ed alla memoria;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Medicina, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell’avvocato Giuffre’ Adriano, rappresentato e difeso dall’avvocato Carullo Antonio, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 273/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che si riporta alla requisitoria del 14.1.2020 e chiede il rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Guidarelli Giulio, in sostituzione, con delega dell’avv. Carullo;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato Anelli Franco.

FATTI DI CAUSA

Con lodo rituale del 30 dicembre 2009, il collegio arbitrale, decidendo sulla domanda di arbitrato proposta da Italgas verso il Comune di Medicina, determinava in Euro 2.074.232,41 il credito residuo di Italgas per l’indennità di riscatto della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas, in conseguenza della cessazione anticipata del rapporto concessorio deliberata dal Comune.

L’impugnazione del Comune di Medicina veniva rigettata con sentenza della Corte d’appello di Milano del 22 gennaio 2014. La Corte, rispondendo ai motivi di gravame, osservava in sintesi quanto segue: la contestazione dello “stato di consistenza” degli impianti non era preclusa a Italgas per effetto dell’inutile decorso del termine di quindici giorni previsto dal D.P.R. n. 902 del 1986, art. 10, disposizione ritenuta implicitamente non applicabile nella fattispecie, in ragione del fatto che esso era stato redatto nell’ambito di un procedimento svoltosi nel contraddittorio con la concessionaria; comunque Italgas ben poteva contestare la quantificazione dell’indennità operata unilateralmente dal Comune e adire il giudice arbitrale sulla base della clausola compromissoria di cui all’art. 16 della convenzione, tanto più che il Comune aveva prestato inequivoca adesione al procedimento arbitrale; non era ravvisabile un giudicato implicito nella sentenza del Consiglio di Stato del 1 luglio 2003 che aveva rigettato il ricorso di Italgas avverso la determinazione provvisoria dell’indennità; la stima dell’indennità non era sindacabile, essendo stata motivata dagli arbitri all’esito di un congruo accertamento, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso questa sentenza il Comune di Medicina propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito da Italgas che propone ricorso incidentale condizionato.

Le parti hanno presentato memorie.

Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte e chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, che imputa alla Corte territoriale di avere violato il R.D. n. 2578 del 1925, art. 4 e D.P.R. n. 902 del 1986, art. 13 e motivazione contraddittoria, il Comune di Medicina lamenta che Italgas aveva prestato acquiescenza allo “stato di consistenza” che era divenuto definitivo. La tesi sostenuta è che lo “stato di consistenza” era stato formato unilateralmente dal Comune (D.P.R. n. 902 del 1986, ex art. 10, comma 4) a causa del rifiuto del concessionario di redigerlo e comunicarlo nei termini previsti (ex art. 10, commi 1-3, D.P.R. cit.) e che Italgas era decaduto dal potere di contestarlo, non avendolo redatto e comunicato all’ente concedente.

Il motivo è infondato.

Esso consiste in un tentativo di censurare impropriamente – senza indicare fatti decisivi non esaminati, nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’accertamento del fatto, operato dai giudici di merito, secondo cui Italgas aveva partecipato al procedimento di formazione dello “stato di consistenza”, con la conseguenza che non trova applicazione la fattispecie prevista nel caso in cui tale stato sia formato unilateralmente dall’ente concedente (D.P.R. n. 902 del 1986, art. 10, comma 4) e il concessionario sia tenuto a presentare le controdeduzioni nel termine perentorio decorrente dal ricevimento della relativa comunicazione, in mancanza delle quali esso si intende accettato (art. 10, comma 5). Tanto premesso, è comunque decisivo il rilievo che il concessionario che non contesti lo “stato di consistenza” nel predetto termine non perde il diritto di contestare la stima finale della “equa indennità” che i comuni quando procedono al riscatto (peraltro nella specie contestato da Italgas) “debbono pagare” e determinare sulla base dei criteri di stima del valore industriale residuo degli impianti (R.D. n. 2578 del 1925, art. 24, comma 4), seppure sulla base di detto “stato” (D.P.R. n. 902 del 1986, art. 11, comma 1).

Il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 902 del 1986, art. 10 e motivazione insufficiente e illogica, per avere rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale del collegio arbitrale per essere la controversia estranea all’ambito di operatività della clausola compromissoria inter partes e comunque relativa a una materia riservata al collegio dei periti previsto (D.P.R. n. 902 del 1986, ex art. 10, comma 5) nel caso di disaccordo tra le parti sullo “stato di consistenza”.

Il motivo è inammissibile.

Esso non censura la ratio decidendi con cui la Corte d’appello (a pag. 8) si è pronunciata in senso affermativo sulla questione della arbitrabilità della lite concernente la stima dell’indennità di riscatto, in quanto inerente all’ambito della clausola compromissoria, rilevando che il Comune aveva accettato la procedura arbitrale: aveva provveduto alla nomina del proprio arbitro, partecipato alle operazioni del consulente tecnico e condiviso lo “stato di consistenza” a mezzo del proprio consulente di parte. Per altro verso, il motivo è formulato in modo perplesso e non pertinente, in quanto, da un lato, denuncia la non arbitrabilità della lite e, dall’altro, ne invoca la arbitrabilità mediante investitura di un collegio di tre periti che è previsto in caso di disaccordo sullo “stato di consistenza”, mentre la controversia ha ad oggetto la determinazione dell’indennità di riscatto.

Inammissibile è anche il terzo motivo, con il quale il Comune, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c., del D.P.R. n. 902 del 1986 e motivazione insufficiente, ripropone l’eccezione di incompetenza degli arbitri per ragioni analoghe a quelle già esaminate nel precedente motivo e non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, dolendosi del rigetto dell’eccezione di giudicato derivante dall’accertamento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4905 del 2003, che avrebbe reputato legittima e congrua la quantificazione dell’indennità di riscatto. Ed infatti, come rilevato dal procuratore generale, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la stima proprio perché provvisoria, poiché l’importo era stato disposto, come rilevato dagli arbitri, in via meramente provvisoria in base ad un criterio di stima che era ancora passibile di verifica tecnica, fermo restando la “possibilità di pervenire, come in effetti pervenuto, ad una nuova e diversa valutazione della indennità stessa (all’esito di) una verifica tecnica esperita nel contraddittorio delle parti attraverso l’esperimento di una c.t.u. disposta dal giudice arbitrale nell’ambito di un legittimo arbitrato” (sentenza pag. 9).

In conclusione, il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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